Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38458/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Giuseppe Liga, detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41‑bis ord. pen., aveva proposto reclamo per ottenere la possibilità di utilizzare un fornello a gas e le stoviglie senza limiti orari, invocando la parità di trattamento rispetto ai detenuti ristretti nei circuiti di alta e media sicurezza. Il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo decidendo de plano per l'assenza di "lesione piena e attuale di diritti soggettivi" senza instaurare il contraddittorio; il ricorrente ha impugnato in cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento per violazione delle norme che disciplinano la tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti (artt. 35‑bis, 69, comma 6, ord. pen., e art. 666, comma 2, cod. proc. pen.) e per mancata qualificazione della domanda come esercizio di diritto soggettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila. La Corte ha stabilito che la questione dedotta investe diritti soggettivi e che, pertanto, il reclamo doveva essere qualificato correttamente e trattato con l'instaurazione del contraddittorio secondo il combinato disposto degli artt. 35‑bis, 69, comma 6, ord. pen., e degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., con decisione motivata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.186/2018) e di legittimità secondo cui, seppur non esista un diritto assoluto a cuocere in cella, ai detenuti sottoposti al 41‑bis va comunque garantita la possibilità di accesso a gesti di normalità; le regole sull'orario di cottura possono essere stabilite dal regolamento d'istituto ma devono essere applicate in modo non discriminatorio e non vessatorio (cioè a tutti i detenuti e non solo ai 41‑bis). Poiché il Magistrato aveva deciso de plano senza contraddittorio e senza qualificare l'istanza come esercizio di diritto soggettivo, la decisione è stata annullata e rimessa al Magistrato per nuovo esame secondo le regole procedurali.

Norme richiamate

  • art. 41‑bis ord. pen.

    richiamata la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 41‑bis, comma 2‑quater, lett. f) introdotta dalla legge n. 94 del 2009, con la quale la Corte costituzionale ha precisato che non si afferma l'esistenza di un "diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella" ma si riconosce la necessità che anche i detenuti 41‑bis conservino la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità

    Il divieto assoluto di cottura per i detenuti 41‑bis è illegittimo nella parte che impedisce qualsiasi possibilità di cuocere; è riconosciuta una posizione di tutela che consente modalità di esercizio regolamentabili dall'Amministrazione, purché non siano irragionevolmente restrittive o discriminatorie.

  • art. 35 ord. pen.

    Distinzione tra reclamo generico (art. 35, comma 1, n.5) e reclamo che concerne diritti soggettivi: se la pretesa è relativa a diritti soggettivi, il reclamo non può essere trattato come generico e richiede la procedura prevista per la tutela giurisdizionale.

  • art. 35‑bis ord. pen.

    Norme procedurali che disciplinano la tutela giurisdizionale dei detenuti quando è in gioco l'esercizio di diritti soggettivi; richiedono corretto inquadramento della domanda e instaurazione del contraddittorio ove dovuto.

  • art. 69, comma 6, ord. pen.

    Richiamato come norma procedurale pertinente alla tutela dei diritti dei detenuti davanti al Magistrato di sorveglianza; concorre a definire il corretto percorso procedurale da seguire.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione avverso provvedimenti del Magistrato di sorveglianza; utilizzata come titolo di impugnazione del ricorso presentato dal detenuto.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'insieme delle regole procedurali applicabili alla tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti davanti al Magistrato di sorveglianza.

  • art. 36, comma 2, lett. b), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria la potestà di disciplinare, mediante regolamento d'istituto, gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana dei detenuti; ciò giustifica la possibilità di fissare fasce orarie per la cottura, purché la disciplina non sia discriminatoria.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2018

    "non si tratta di affermare, né per i detenuti comuni, né per quelli assegnati al regime differenziato, l'esistenza di un \"diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella\"... si tratta piuttosto di riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell'art. 41‑bis Ord. pen. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana"

    La Corte costituzionale ha limitato il divieto assoluto di cottura previsto in alcune norme, riconoscendo un'area di tutela per gesti di normalità anche per i detenuti 41‑bis; tuttavia ha ammesso che le modalità possono essere regolate dal regolamento d'istituto in modo proporzionato.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, pronunce varie)

    Consolidato orientamento secondo cui le limitazioni orarie alla cottura sono ammissibili se valgono per tutti i detenuti e non introducono una ingiustificata differenziazione a danno dei 41‑bis; inoltre il Magistrato di sorveglianza deve qualificare correttamente il reclamo e, se rileva un diritto soggettivo, instaurare il contraddittorio.

Massime di principio

  • Se il detenuto deduce una pretesa riconducibile a un diritto soggettivo (es. parità di trattamento nell'esercizio di attività quotidiane), il reclamo non può essere deciso de plano come "generico": il Magistrato di sorveglianza deve qualificare l'istanza e, quando si tratta di diritti soggettivi, aprire il contraddittorio e adottare una decisione motivata conforme alle norme procedurali (artt. 35‑bis, 69 co.6 ord. pen., artt. 666 e 678 c.p.p.).
  • La Corte costituzionale ha escluso un diritto assoluto e illimitato a cuocere in cella, ma riconosce la necessità di garantire ai detenuti, anche in 41‑bis, l'accesso a piccoli gesti di normalità; le regole sull'esercizio di tale possibilità possono essere stabilite dal regolamento d'istituto (orari, modalità) purché non siano discriminatorie o eccessivamente restrittive.
  • È legittimo che l'Amministrazione penitenziaria disciplini con il regolamento d'istituto fasce orarie per la cottura dei cibi (art. 36 d.P.R. 230/2000), ma tali limiti devono applicarsi equamente a tutti i detenuti; una regolamentazione che colpisca solo i 41‑bis può essere considerata vessatoria e illegittima.
  • Quando si contesta un atto dell'Amministrazione che incide su diritti soggettivi, il procedimento di tutela giurisdizionale richiede il contraddittorio e una decisione motivata: la mancata osservanza di queste garanzie procedurali è motivo di annullamento e rinvio da parte della Corte di Cassazione.
  • La rivendicazione della parità di trattamento rispetto ad altri circuiti carcerari costituisce, di per sé, una pretesa riconducibile a diritto soggettivo e non può essere liquidata senza accertamenti e contraddittorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.