Cassazione Penale, Ordinanza n. 31182/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con provvedimento de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.U.P. che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata con il consenso del pubblico ministero in relazione al reato di resistenza o minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p. e ad altro reato non specificato nel testo. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il ricorso generico e proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
indicato come uno dei reati oggetto dell'accordo di patteggiamento.
invocato dal ricorrente per sostenere l'omesso esame di eventuali cause di proscioglimento.
utilizzato per la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.
richiamato per affermare che il ricorso era proposto fuori dai casi consentiti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge; se proposto al di fuori di tali casi, deve essere dichiarato inammissibile.
- La censura sul mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere specifica e dedotta entro i limiti di impugnazione consentiti contro la sentenza ex art. 444 c.p.p.; una doglianza generica non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è inammissibile, la Corte può provvedere de plano e porre a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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