Cassazione Civile, Ordinanza n. 19024/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo fallimentare di più crediti professionali vantati da un professionista nei confronti della società poi fallita, per complessivi euro 106.995,37, asseritamente derivanti da incarichi libero-professionali e dall'attività di presidente del collegio sindacale. Il tribunale aveva ammesso solo una parte dei crediti, escludendo: a) il credito per euro 27.788,90 relativo a un incarico conferito con lettera sottoscritta da persona priva del potere di rappresentanza sostanziale; b) il credito per l'attività sindacale, ritenendo l'interessato decaduto ai sensi dell'art. 2399, primo comma, lett. c), c.c. per avere previamente svolto un incarico professionale retribuito per la stessa società; aveva invece ammesso i crediti relativi alla rendicontazione delle spese di un progetto e alla redazione di una perizia su una partecipazione societaria. Il ricorrente principale ha censurato la decisione deducendo, da un lato, omesso esame e motivazione insufficiente sulla qualifica del sottoscrittore della lettera di incarico e sulla pretesa ratifica successiva del contratto; dall'altro, erronea applicazione dell'art. 2399 c.c., sostenendo che l'attività professionale svolta era marginale, non interferiva con la funzione di controllo e che il compenso professionale non era determinante né superiore a quello da sindaco. La curatela, con ricorso incidentale, ha contestato l'ammissione dei compensi professionali deducendo violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. per difetto di speciale diligenza nell'esecuzione degli incarichi, e ha censurato la statuizione sulle spese di lite, sostenendo che, essendovi soccombenza reciproca, il tribunale avrebbe dovuto compensarle almeno parzialmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con l'accertamento del tribunale secondo cui la procura del sottoscrittore non comprendeva il potere di stipulare incarichi professionali e, inoltre, non era stato adeguatamente autosufficiente nel prospettare in modo specifico la questione della ratifica; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito sull'incidenza del rapporto patrimoniale e sulla consistenza dei compensi, mentre il tribunale aveva fatto corretta applicazione dell'art. 2399 c.c. valorizzando il fatto che il professionista aveva ricevuto compensi per prestazioni rese alla società poi fallita in misura idonea a comprometterne l'indipendenza nell'incarico di controllo. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché non risultava specificamente devoluta al giudice di merito la questione della violazione del dovere di diligenza professionale nell'esecuzione degli incarichi; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la liquidazione delle spese non aveva violato il divieto di condanna della parte anche solo parzialmente vittoriosa, e il mancato esercizio della facoltà di compensazione ex art. 92 c.p.c. non è sindacabile in cassazione in tali termini. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca, con atto anche del raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti.
Norme richiamate
norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo, utilizzata per impugnare il decreto del giudice delegato
richiamato come titolo di privilegio generale per i crediti professionali azionati in insinuazione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo è stato ricondotto all'omesso esame di un fatto decisivo, ma dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza
richiamato per affermare il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso, non rispettato dalla parte ricorrente
la censura sulla ratifica è stata ritenuta non autosufficiente, non essendo stata dimostrata la sua deduzione nel giudizio di merito
art. 2399, primo comma, lett. c), c.c.
la Corte ha confermato la lettura del tribunale in tema di ineleggibilità/decadenza del sindaco per rapporti patrimoniali idonei a compromettere l'indipendenza
richiamato per evidenziare l'ampiezza dei doveri di controllo del collegio sindacale
richiamato per descrivere i poteri del collegio sindacale e l'assenza di ragioni per escludere il controllo sulle operazioni relative al progetto
art. 1176, secondo comma, c.c.
invocato dalla curatela per sostenere la violazione della diligenza professionale; censura dichiarata inammissibile per mancata devoluzione al giudice di merito
artt. 91 e 92, secondo comma, c.p.c.
la Corte ha ribadito che la parte parzialmente vittoriosa non può essere condannata alle spese e che la compensazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti consentiti
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della decisione impugnata e rispettare il requisito di specificità e autosufficienza; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La deduzione dell'apparenza o della ratifica del potere rappresentativo richiede una specifica allegazione e dimostrazione delle circostanze già dedotte nel giudizio di merito; in cassazione non è consentito introdurre questioni nuove o non autosufficientemente documentate.
- In tema di ineleggibilità o decadenza del sindaco di società per azioni, il criterio decisivo è la tutela dell'indipendenza del controllore: un rapporto patrimoniale con la società che sia idoneo a comprometterla integra la causa di incompatibilità anche se il rapporto deriva da prestazioni libero-professionali.
- La valutazione circa l'idoneità del rapporto patrimoniale a compromettere l'indipendenza del sindaco è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la doglianza si risolva in una mera contrapposizione di merito ai fatti accertati.
- La contestazione della diligenza nell'esecuzione di incarichi professionali, per essere scrutinabile in sede di legittimità, deve risultare specificamente dedotta e trattata nel giudizio di merito; altrimenti la relativa censura è inammissibile.
- In presenza di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese è rimessa al giudice di merito nei limiti di legge, ma non può essere imposta in cassazione ove non vi sia stata condanna alle spese della parte anche solo parzialmente vittoriosa.
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