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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26241/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Il fallimento ha agito in revocatoria fallimentare per far dichiarare inefficaci alcuni pagamenti eseguiti dalla società poi fallita in favore della controparte, effettuati mediante girata di cambiali tratte emesse all'ordine proprio e non accettate dal trattario, poi comunque onorate alla scadenza. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto tali pagamenti effettuati con mezzo anormale e aveva accolto l'azione, reputando provata la mancanza di prova della inscientia decoctionis da parte del convenuto. La Corte d'appello ha invece accolto il gravame della società convenuta, escludendo la revocabilità per pagamento anormale e negando la prova del presupposto soggettivo dell'azione ex art. 67, comma 2, l. fall. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., sostenendo che la cambiale tratta non accettata, pur originariamente all'ordine proprio, integra un mezzo anomalo di pagamento e che il rapporto si risolve in una delegazione di pagamento; 2) falsa applicazione del principio di non contestazione e delle norme processuali sulla prova, deducendo che la Corte d'appello aveva erroneamente considerato non contestata l'esistenza di una prassi risalente di pagamenti tramite tratte, quando invece la difesa del fallimento aveva sempre affermato che si trattava di una prassi recente, sorta in prossimità dello stato di decozione; 3) falsa applicazione delle regole probatorie in tema di scientia decoctionis, assumendo che il mezzo anomalo di pagamento e i dati di bilancio potessero costituire presunzioni idonee a provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della controparte, specie perché società di capitali tenuta ad agire con diligenza qualificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che la cambiale tratta non accettata non sia, per ciò solo, un mezzo intrinsecamente anomalo di pagamento, poiché la normalità o anormalità va valutata in concreto secondo la prassi commerciale del tempo e del mercato di riferimento. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva erroneamente dato per non contestata la sussistenza di una risalente prassi di pagamenti a mezzo tratta, nonostante le difese del fallimento avessero espressamente contestato sia la risalenza della prassi sia la sua significatività ai fini della normalità dei pagamenti. L'accoglimento del secondo motivo ha comportato l'assorbimento del terzo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti necessari e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.

    La nozione di mezzo anormale di pagamento va ricostruita in rapporto alla pratica commerciale concreta; non esistono mezzi intrinsecamente normali o anormali, salvo il denaro per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, e la valutazione dipende dall'uso che del mezzo si fa nel mercato e nel periodo considerati.

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    Per la revocatoria ordinaria fallimentare è necessario il presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza, la cui prova può anche essere desunta per presunzioni, ma nel caso concreto la relativa valutazione resta rimessa al giudice di merito sulla base delle difese e delle risultanze istruttorie.

  • art. 1269 c.c.

    La tratta, anche se non accettata, può comunque esprimere un fenomeno delegatorio; tuttavia ciò non basta a qualificarla automaticamente come mezzo anormale di pagamento ai fini revocatori.

  • art. 1277 c.c.

    Il denaro resta il mezzo fisiologico di adempimento delle obbligazioni pecuniarie; gli altri mezzi di pagamento vanno valutati in concreto in relazione alla prassi commerciale.

  • art. 27, comma 2, legge cambiaria

    Il traente può vietare l'accettazione dell'ordine nella cambiale tratta, sicché la mancata accettazione non muta di per sé la struttura del titolo in un mezzo eccezionale o anomalo.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione è tema di accertamento rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo sotto il profilo motivazionale.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione del materiale probatorio e dell'eventuale non contestazione resta questione di merito, censurabile nei limiti del vizio di motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente ha richiamato la ripartizione dell'onere probatorio per contestare la decisione di merito sulla prova della prassi di pagamento e della conoscenza dello stato di decozione.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono rilevare ai fini della prova della scientia decoctionis, se il fatto noto consente di risalire a quello ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza è astrattamente ammissibile, ma richiede un corretto apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 2380 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che una società di capitali debba operare con assetti e cautele informate; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 2392 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai doveri di diligenza degli amministratori; la Corte non enuncia un principio specifico sulla norma, limitandosi a dichiarare assorbito il motivo relativo alla scientia decoctionis.

Massime di principio

  • Ai fini della revocatoria fallimentare, la nozione di mezzo anormale di pagamento non è astratta ma relativa: va valutata in concreto, considerando il periodo storico, la zona di mercato e la prassi commerciale effettivamente seguita tra le parti o nel settore di riferimento.
  • Non ogni strumento che presenti una struttura delegatoria è automaticamente un mezzo anormale di pagamento; la qualificazione dipende dall'uso concreto e dalla diffusione pratica del mezzo nel mercato.
  • La cambiale tratta non accettata non è, per sola mancanza di accettazione, un mezzo di pagamento necessariamente anomalo ai fini dell'art. 67 l. fall., se la prassi commerciale ne mostra un impiego fisiologico.
  • L'accertamento della non contestazione è un apprezzamento di merito: il giudice non può ritenere non contestato un fatto quando dagli atti risulti una contestazione espressa e specifica della parte.
  • In tema di revocatoria fallimentare, circostanze come il mutamento sopravvenuto delle modalità di pagamento e la stabilizzazione o meno di tale prassi sono elementi rilevanti per valutare la normalità del mezzo e, ove occorra, la conoscenza dello stato di insolvenza.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniProveInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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