Cassazione Civile, Ordinanza n. 03722/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista aveva chiesto l'insinuazione al passivo fallimentare di un credito per prestazioni difensive giudiziali e stragiudiziali rese in favore della società poi fallita, per un importo complessivo superiore a quello ammesso dal giudice delegato. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente l'opposizione allo stato passivo: da un lato, aveva negato piena efficacia probatoria a una ricognizione di debito datata 5 gennaio 2018, ritenendola non vincolante nei confronti del curatore; dall'altro, aveva rideterminato il compenso professionale applicando i valori medi tabellari in assenza di accordo tra le parti; infine, aveva confermato il diniego per l'attività stragiudiziale per difetto di documentazione con data certa anteriore al fallimento. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo: nullità per motivazione apparente e omesso esame della ricognizione di debito; violazione dell'art. 1988 c.c. e delle norme sull'insinuazione al passivo e sull'onere della prova, sostenendo che la ricognizione facesse presumere l'esistenza del rapporto fondamentale e invertisse l'onere probatorio a carico del curatore; ulteriore violazione degli artt. 2735 e 116 c.p.c. e omesso esame di prove, assumendo che il Tribunale avesse comunque omesso di valutare la ricognizione come elemento probatorio anche ove non qualificata come confessione piena.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti il primo e il terzo. Ha ritenuto errata la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva escluso rilevanza probatoria alla ricognizione di debito con data certa anteriore al fallimento: tale atto è opponibile alla massa e fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale, con conseguente onere della prova contraria a carico del curatore, che deve dimostrare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto. Il decreto è stato quindi cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Viterbo in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando il principio di diritto affermato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro del vizio di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per la nullità del decreto e del processo
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un documento decisivo
la ricognizione di debito con data certa anteriore al fallimento presume l'esistenza del rapporto fondamentale e sposta sul curatore l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; il curatore deve provare i fatti estintivi o impeditivi che superano la presunzione derivante dalla ricognizione
richiamato dal Tribunale nel negare alla dichiarazione del fallito piena efficacia confessoria verso la massa
richiamato dal ricorrente in relazione alla valenza confessorio-recognitiva dell'atto
richiamato in relazione all'insinuazione al passivo fallimentare
richiamato con riferimento all'opposizione allo stato passivo
art. 111 Cost.
richiamato come parametro della motivazione apparente
richiamato per il contenuto della sentenza/decreto e la motivazione
richiamato per il regime della motivazione del provvedimento
richiamato in tema di valutazione delle prove
richiamato sulla motivazione dei provvedimenti
richiamato per la data certa della ricognizione di debito
richiamato per la trattazione camerale
Massime di principio
- La ricognizione di debito munita di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento è opponibile alla massa dei creditori e fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale sottostante.
- Nel giudizio di accertamento del passivo, il curatore può vincere la presunzione derivante dalla ricognizione di debito solo fornendo la prova dell'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale.
- La posizione di terzietà del curatore rispetto agli atti del fallito non elimina l'efficacia probatoria tipica della ricognizione di debito nei limiti della presunzione ex art. 1988 c.c.
- Quando una censura investe la mancata considerazione di una ricognizione di debito decisiva e la relativa disciplina probatoria, l'errore del giudice di merito è idoneo a determinare la cassazione del provvedimento con rinvio per nuovo esame.
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