Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23313/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 23/12/2022 che aveva rigettato la richiesta ex art. 322 c.p.p. volta alla revoca del decreto di sequestro preventivo emesso il 30/9/2022 dal GIP, in relazione al reato previsto dall'art. 1161 r.d. 30 marzo 1942, n. 327. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 321 e 322 c.p.p., nonché carenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia, in quanto la ricorrente, tramite il procuratore speciale Avv. Nicola Capozzoli, ha formalmente rinunciato all'impugnazione. Non essendo emersi elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha comunque disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma strumentale alla impugnazione contro provvedimenti cautelari; qui la richiesta di revoca è stata proposta ma poi oggetto di rinuncia, determinando inammissibilità del ricorso.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Riferita dalla ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali; non esaminata nel merito a causa della rinuncia all'impugnazione.

  • art. 1161 r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione)

    Norma sostanziale che individua il reato per cui è stato disposto il sequestro preventivo; indicata come fondamento della misura cautelare impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per disporre l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per rinuncia.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui, anche in caso di inammissibilità dovuta a rinuncia, deve verificarsi se è ravvisabile colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie la Corte non ha riscontrato elementi comprovanti tale colpa, ma ha comunque applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa e formalmente dichiarata all'impugnazione in Cassazione determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito.
  • Anche in assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità, la rinuncia comporta generalmente l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., tra cui spese e pagamento alla Cassa delle ammende.
  • Per contestare un sequestro preventivo è necessario articolare con precisione gli elementi relativi al fumus commissi delicti e al periculum in mora; se l'impugnazione viene ritirata non si ottiene verifica di tali profili.
  • Prima di rinunciare ad un ricorso conviene valutare le conseguenze economiche (spese e ammende) e strategiche, poiché la rinuncia chiude definitivamente il rimedio senza esame del merito.
  • La Corte valuta se la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; l'assenza di colpa non esclude automaticamente l'applicazione delle sanzioni processuali previste dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.