Sentenza n. 607/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 412/24 emessa dal Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro, del 15 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro n. 412/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 412/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero il 19 ottobre 2024. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, pari a 500 euro annui per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, nonché al pagamento della retribuzione professionale docenti, delle differenze stipendiali derivanti dal riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata mediante successione di contratti a termine, del risarcimento del danno da reiterazione dei contratti a termine, degli interessi, dell'eventuale rivalutazione monetaria e delle spese di lite. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, il Ministero non aveva dato integrale esecuzione al titolo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato di aver ricevuto diversi pagamenti, ma ha lamentato l'assenza di un prospetto riepilogativo e dei relativi conteggi, nonché il mancato accredito della Carta del docente, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per verificare le somme ancora dovute e completare l'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. Il Ministero, costituitosi con una memoria di stile, non ha contestato né l'an né il quantum del credito e non ha fornito chiarimenti sui pagamenti effettuati. In assenza di un prospetto riepilogativo e dei conteggi, non era possibile verificare quali obbligazioni fossero state adempiute e se i pagamenti fossero esaustivi; risultava comunque non accreditato il beneficio della Carta del docente. Il Ministero è stato quindi condannato ad adottare i provvedimenti necessari alla liquidazione dei benefici riconosciuti nel titolo giudiziale. Il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, assegnandogli 120 giorni dalla comunicazione della sentenza per quantificare gli importi residui e procedere ai pagamenti ancora dovuti, a carico e spese dell'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva; decorso tale termine senza integrale pagamento, è configurabile l'inottemperanza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
La sentenza del giudice ordinario richiamata nel titolo ha previsto l'applicazione di interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria alle differenze retributive e alla retribuzione professionale docenti.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 senza integrale adempimento dell'amministrazione.
- In sede di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'an e del quantum del credito, accompagnata dall'assenza di indicazioni sui pagamenti eseguiti, consente di dichiarare l'inottemperanza e di ordinare il completamento dell'esecuzione del titolo.
- Quando l'amministrazione abbia effettuato pagamenti parziali ma non fornisca un prospetto riepilogativo idoneo a collegare ciascun versamento alle obbligazioni derivanti dal titolo, il commissario ad acta può essere incaricato di verificare i conteggi, quantificare le somme residue e disporre i pagamenti ancora dovuti.
- Nell'ottemperanza a una sentenza che riconosce benefici economici a un dipendente pubblico, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell'amministrazione competente, con facoltà di delega e fissazione di un termine per l'adempimento sostitutivo a carico dell'amministrazione.
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