Cassazione Civile, Ordinanza n. 04226/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal venditore di quote sociali per il pagamento del saldo prezzo della cessione di partecipazioni in una società a responsabilità limitata. L'acquirente delle quote, insieme ai due soggetti che si erano fatti garanti dell'adempimento, ha proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, che il trasferimento delle quote fosse avvenuto in violazione di una clausola statutaria di prelazione. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado e ha respinto l'opposizione, ritenendo che la violazione della prelazione non comportasse nullità del negozio ma solo inefficacia relativa verso soci e società, e che comunque la cessione risultasse iscritta al Registro delle imprese e non fosse stato contestato tempestivamente alcun concreto pregiudizio nell'esercizio dei diritti sociali. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non riproposta in appello un'eccezione subordinata di annullabilità del contratto per errore o per dolo, eccezione invece già proposta in primo grado e reiterata nel giudizio di gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo non fosse una questione da revocazione ma un error in procedendo, dunque deducibile con ricorso per cassazione. Ha poi affermato che la parte vittoriosa in primo grado, per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporre nel primo atto difensivo d'appello le domande e le eccezioni non accolte, senza necessità di appello incidentale. Poiché la riproposizione dell'eccezione di annullabilità per errore o dolo risultava documentalmente effettuata e chiaramente formulata, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, affinché esamini nel merito tale eccezione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è idoneo a veicolare la censura di error in procedendo del giudice di appello, quando quest'ultimo ometta di esaminare una questione ritualmente riproposta
impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e sulle eccezioni ritualmente devolute
la parte vittoriosa in primo grado può evitare la presunzione di rinuncia riproponendo nel primo atto difensivo d'appello le domande e le eccezioni non accolte
artt. 1427, 1429 n. 2 e 1431 c.c.
richiamati come base dell'eccezione di annullabilità per errore
richiamato quale possibile fondamento dell'annullabilità per dolo contrattuale
Massime di principio
- La parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per riproporre domande o eccezioni respinte o non accolte; è sufficiente una riproposizione chiara e tempestiva nel primo atto difensivo del giudizio di appello.
- La mancata considerazione da parte del giudice d'appello di una questione ritualmente riproposta integra un error in procedendo censurabile in cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c., e non un vizio da far valere soltanto con revocazione.
- Per superare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. la riproposizione deve essere riconoscibile in modo univoco, ma tale requisito può desumersi anche dal complessivo contenuto degli atti difensivi e delle memorie depositate in appello.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare un'eccezione preliminarmente rilevante e ritualmente devoluta, la sentenza deve essere cassata con rinvio affinché il giudice di merito si pronunci sulla questione non esaminata.
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