Cassazione Penale, Ordinanza n. 29129/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata per il reato contestato, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di art. 129 c.p.p. La censura è stata formulata in modo generico. La Corte ha rilevato che l'impugnazione non rientrava nei casi tassativi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il controllo di legittimità solo per specifiche violazioni di legge: vizi della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze prospettate non erano tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, ritenendo equo tale importo perché il ricorso era stato proposto per ragioni non più consentite dalla legge. La trattazione è stata camerale non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione.
invocato dal ricorrente per dedurre l'omessa motivazione sulla immediata declaratoria di cause di non punibilità.
delimita in via tassativa i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, ammettendo solo specifiche violazioni di legge.
richiamato come disciplina generale derogata dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le impugnazioni della sentenza di patteggiamento.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e in camera di consiglio non partecipata.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende.
norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendo il ricorrente dedurre motivi estranei a tale elenco.
- La deduzione di vizi di motivazione o di omessa motivazione, quando non si traduca in una delle specifiche violazioni di legge consentite, non è scrutinabile in sede di ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta.
- L'inammissibilità del ricorso per patteggiamento può essere dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei presupposti di legge, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28919/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28920/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28921/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28922/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28923/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28924/2025 del 06/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →