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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34144/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente, titolare di un esercizio commerciale di giocattoli, impugnava l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Arezzo del 22 dicembre 2022, che aveva rigettato il riesame contro il decreto del pubblico ministero del 27 novembre 2025 di convalida del sequestro, eseguito d’iniziativa dalla Guardia di Finanza, di confezioni di palloncini di varie forme e dimensioni recanti il marchio «Parti Go» e una marcatura «CE». Nel riesame la difesa aveva contestato la natura probatoria del sequestro, ritenendolo sostanzialmente preventivo e sostenendo che sarebbe bastato acquisire campioni; aveva inoltre dedotto la nullità del decreto per carenza di motivazione sull’attività probatoria da svolgere e sull’insufficienza del campionamento, nonché l’insussistenza, oggettiva e soggettiva, della frode in commercio, poiché la marcatura sarebbe stata soltanto graficamente non conforme e la merce era stata acquistata già confezionata e marcata da un fornitore. A sostegno erano state prodotte fatture, certificazioni e rapporti di prova relativi a prodotti analoghi, nonché atti di un procedimento del 2023 nei confronti di una società per fatti analoghi. In Cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione dell’art. 125 c.p.p. e motivazione apparente, per omessa autonoma valutazione delle censure sulla finalità probatoria, necessità e proporzionalità del sequestro; 2) violazione delle norme sul sequestro probatorio, assumendo che la misura fosse stata usata per finalità preventive e che fossero stati elusi i presupposti e le garanzie del sequestro preventivo, oltre ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed extrema ratio; 3) violazione dell’art. 515 c.p., per erronea configurazione del fumus, indebita estensione della fattispecie, violazione dei principi di specialità e offensività e mancata considerazione della disciplina di settore sui prodotti e sulla marcatura CE.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: nel ricorso contro misure cautelari reali è deducibile come violazione di legge, sul versante motivazionale, solo la mancanza o apparenza della motivazione, mentre l’ordinanza del riesame aveva risposto alle doglianze e richiamato gli atti investigativi, la condotta ipotizzata, il rapporto tra i beni e il reato e la necessità del vincolo per le indagini. Il secondo motivo è stato rigettato perché non risultava una finalità preventiva dissimulata: la verifica riguardava sia la corrispondenza tra qualità dichiarata ed effettiva sia la sicurezza dei prodotti destinati a minori; in tale fase il campionamento non era ritenuto sufficiente e il sequestro dell’intero quantitativo era stato giudicato proporzionato e di durata ragionevole. Il terzo motivo è stato rigettato: la marcatura CE attesta conformità e sicurezza, e la sua apposizione in assenza della documentazione di conformità richiesta può integrare la frode nell’esercizio del commercio. Nel caso concreto, il fumus era fondato sulla marcatura graficamente non conforme e sull’assenza, nella disponibilità dell’indagata, della documentazione richiesta dagli operanti. La responsabilità penale non è stata decisa nel merito, trattandosi di impugnazione relativa al sequestro probatorio.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere -quanto alla motivazione della relativa ordinanza-soltanto l'inesistenza o la mera apparenza

    Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di misure cautelari reali, il vizio motivazionale è denunciabile come violazione di legge soltanto quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente; non sono sufficienti l’illogicità manifesta o la contraddittorietà.

  • art. 253 c.p.p.

    Come da insegnamento delle SU, il decreto di sequestro probatorio -così come il decreto di convalida- anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti

    Il decreto di sequestro probatorio e quello di convalida devono indicare, anche sinteticamente, la specifica finalità probatoria perseguita.

  • art. 355 c.p.p.

    Come da insegnamento delle SU, il decreto di sequestro probatorio -così come il decreto di convalida- anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti

    La convalida del sequestro probatorio richiede una motivazione, anche concisa, che dia conto della finalità probatoria perseguita; è possibile motivare per relationem, purché gli atti richiamati consentano di comprendere condotta ipotizzata, collegamento della cosa al reato e necessità dell’acquisizione.

  • art. 515 c.p.

    Inoltre, per ipotesi quale quella in esame, concorde orientamento di questa Corte, di recente ribadito, è che integra il delitto di frode in commercio l'apposizione del marchio "CE" su prodotti rispetto ai quali l'operatore economico, al momento della messa in vendita, sia privo di documentazione attestante la "dichiarazione di conformità" del produttore o del fabbricante, trattandosi di cose di qualità diversa da quella dichiarata, posto che tale dichiarazione costituisce, ai sensi del Regolamento n. 765/2008/CE, una precondizione necessaria per la marcatura

    La messa in vendita di prodotti recanti la marcatura CE senza la documentazione del produttore o fabbricante che attesti la dichiarazione di conformità può integrare frode nell’esercizio del commercio, poiché la marcatura dichiara una qualità e una conformità che devono essere previamente documentate.

  • art. 321 c.p.p.

    La difesa, del resto, ripropone le medesime questioni poste al Tribunale del riesame, senza confrontarsi con l'apparato motivazionale, e senza adeguatamente confrontarsi con la evidente circostanza che la finalità, cui è collegato il sequestro della totalità dei beni mobili, è non solo la verifica della corrispondenza tra la qualità dichiarata del bene messo in vendita e quella effettiva, ma anche, stante la marcatura CE con misure non conformi rispetto a quelle previste dal marchio grafico del Reg. Europeo n. 7657/08, quella della sicurezza di detti beni destinati a soggetti minori, tutela che non verrebbe soddisfatta dalla sola campionatura.

    La Corte ha escluso che il sequestro probatorio fosse una misura preventiva dissimulata: la totalità dei beni poteva essere mantenuta vincolata per verifiche probatorie sulla qualità dichiarata e sulla sicurezza, non adeguatamente soddisfatte dal solo campionamento.

  • art. 616 c.p.p.

    Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

    Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Regolamento (CE) n. 765/2008

    Inoltre, per ipotesi quale quella in esame, concorde orientamento di questa Corte, di recente ribadito, è che integra il delitto di frode in commercio l'apposizione del marchio "CE" su prodotti rispetto ai quali l'operatore economico, al momento della messa in vendita, sia privo di documentazione attestante la "dichiarazione di conformità" del produttore o del fabbricante, trattandosi di cose di qualità diversa da quella dichiarata, posto che tale dichiarazione costituisce, ai sensi del Regolamento n. 765/2008/CE, una precondizione necessaria per la marcatura

    La dichiarazione di conformità del produttore o fabbricante è una precondizione necessaria per apporre la marcatura CE; la sua mancanza può rendere fraudolenta la dichiarazione di qualità associata alla marcatura.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di misure cautelari reali, la violazione di legge relativa alla motivazione ricorre soltanto in caso di motivazione inesistente o meramente apparente; l’illogicità o la contraddittorietà non sono sufficienti, se non deducibili attraverso i motivi consentiti.
  • Il decreto di sequestro probatorio e il decreto di convalida devono rendere riconoscibile la specifica finalità di accertamento dei fatti e il collegamento tra la cosa sequestrata e l’ipotesi di reato; la motivazione può essere per relationem, purché gli atti richiamati consentano di ricostruire tali elementi e la necessità del vincolo.
  • Il sequestro dell’intero quantitativo di prodotti può essere proporzionato quando le verifiche probatorie riguardano non soltanto la qualità dichiarata rispetto a quella effettiva, ma anche profili di sicurezza che il mero campionamento non consente adeguatamente di accertare.
  • La messa in vendita di prodotti recanti la marcatura CE in assenza della documentazione attestante la dichiarazione di conformità del produttore o fabbricante può integrare la frode nell’esercizio del commercio, poiché la marcatura comunica al consumatore la conformità del prodotto agli standard di qualità e sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

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