Cassazione Penale, Ordinanza n. 37073/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I due imputati hanno impugnato con un unico atto la sentenza del 16 febbraio 2026 della Corte d'appello di Roma, che aveva confermato la loro condanna per i reati di cui agli artt. 455 e 640 c.p. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per l’esclusione del falso grossolano; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato e privo di specificità, poiché riproponeva doglianze già respinte in appello e non contrastava la motivazione congrua e logica della sentenza. Il secondo motivo deduceva violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione, nonché la nullità della sentenza di primo grado per l’omessa esposizione del calcolo della pena e del relativo iter logico; è stato ritenuto manifestamente infondato, perché il giudice d’appello può integrare la motivazione sulla determinazione della pena e la lacuna indicata non comporta nullità. Il terzo motivo censurava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla recidiva; è stato ritenuto privo di specificità, poiché non contestava puntualmente le ragioni già esposte dai giudici di merito, fondate sui precedenti specifici e sulle modalità nel tempo della condotta criminosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i primi due motivi e aspecifico il terzo. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ravvisata la colpa per l’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento di 3.000 euro ciascuno? Il testo dispone il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, senza precisare ulteriormente la ripartizione.
Norme richiamate
la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen.
La norma è indicata come titolo di reato per il quale è stata confermata la condanna; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen.
La norma è indicata come titolo di reato per il quale è stata confermata la condanna; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali; in presenza di colpa nell’impugnazione inammissibile, comporta inoltre il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- La contraffazione integra un falso grossolano, con conseguente configurabilità del reato impossibile, soltanto quando sia immediatamente riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza; la valutazione non va parametrata alle cognizioni specialistiche di soggetti qualificati né alla straordinaria diligenza di cui taluni possono disporre.
- Nel giudizio d’appello il giudice, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione e del principio di integrazione tra le decisioni di primo e secondo grado, può integrare la motivazione sulla determinazione della pena quando la sentenza di primo grado non esplicita il calcolo della pena finale; tale lacuna non determina, di per sé, nullità.
- È aspecifica la censura sulla recidiva che non si confronti puntualmente con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito, tra cui la presenza di precedenti specifici e le modalità di svolgimento nel tempo dell’attività criminosa.
Come è indicizzato
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