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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38206/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'azione con cui un dirigente di azienda ospedaliera aveva chiesto l'illegittimità della delibera di risoluzione unilaterale del rapporto di preposizione quale Direttore Generale. Dopo il rigetto del ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello sfavorevole, il soccombente ha proposto revocazione dell'ordinanza della Cassazione deducendo errore di fatto ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c.: secondo il ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente affermato di non essere stata messa in condizione di verificare il proscioglimento penale già intervenuto prima del giudizio, nonostante la sentenza di proscioglimento fosse stata depositata in primo grado come documento 0 e quindi esistente agli atti. La censura insisteva sul fatto che il documento fosse stato già prodotto e che l'asserita non contestazione della controparte rendesse superflua la trascrizione. La Corte ha però rilevato che il precedente rigetto non negava l'esistenza del fatto, ma censurava l'inosservanza degli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione: mancata trascrizione del provvedimento, mancata indicazione della sua produzione in causa e mancata indicazione della formula del proscioglimento. Pertanto il ricorso per revocazione attaccava una ratio diversa da quella decisiva e trasformava in errore di fatto una questione di diritto/processuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il dedotto errore non colpisse la vera ratio decidendi dell'ordinanza revocanda, fondata non sulla inesistenza del proscioglimento ma sulla mancata trascrizione del documento e sulla mancata specificazione della sua produzione nel ricorso per cassazione. Ha inoltre escluso che potesse configurarsi un errore revocatorio quando la critica investe valutazioni di diritto o di giudizio, come l'applicazione del principio di autosufficienza del ricorso e la non valorizzabilità della pretesa non contestazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato come norma che impone specificità e autonomia del ricorso per cassazione

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. a fondamento del canone di autosufficienza del ricorso

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    menzionato come possibile riqualificazione del vizio dedotto, ma ritenuto comunque inammissibile

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato quale base dell'impugnazione per revocazione delle sentenze della Cassazione

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    richiamato come norma che consente la revocazione per errore di fatto percettivo

  • art. 115 c.p.c.

    menzionato tra le norme invocate nel ricorso per cassazione precedente in relazione alla non contestazione

  • art. 416 c.p.c.

    menzionato tra le norme invocate nel ricorso per cassazione precedente

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando vi sia una divergenza tra la rappresentazione del fatto risultante dalla sentenza e quella emergente dagli atti, e l'errore abbia inciso su un fatto storico decisivo realmente percepito in modo erroneo.
  • Non costituisce errore revocatorio la censura che, sotto l'apparenza dell'errore di fatto, mira in realtà a contestare valutazioni giuridiche della Corte, come l'applicazione dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.
  • La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione la rilevanza processuale della mancata trascrizione o della mancata specificazione dell'avvenuta produzione documentale, quando la sentenza impugnata ha fondato la decisione proprio su tali carenze del ricorso.
  • La dedotta non contestazione può rilevare solo in relazione a fatti storici specificamente allegati e ricadenti nella sfera di conoscenza e disponibilità della controparte; una deduzione generica o riferita a profili valutativi non è idonea a fondare un errore di fatto revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneProve
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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