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Sentenza

Sentenza n. 98/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 106/2016 emessa dal Giudice di Pace di Polla, pubblicata in data 23.3.2016.

Giustizia amministrativa202501065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Polla che aveva condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, con la quale il Comune era stato condannato al pagamento di 850 euro, oltre spese generali, IVA e contributo previdenziale, in favore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. Ha dedotto la notifica della sentenza al Comune, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente mancata esecuzione. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che non fosse stata fornita idonea prova della notifica della sentenza, poiché sarebbe stata depositata una scansione PDF della ricevuta di consegna anziché il file .eml richiesto dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, che era stata notificata al Comune il 7 febbraio 2025 ai fini dell'intimazione ad adempiere e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha respinto l'eccezione del Comune, rilevando che il ricorrente aveva prodotto una ricevuta di avvenuta consegna in formato .eml, idonea a comprovare la regolare consegna del messaggio PEC contenente la sentenza nella casella del Comune. Poiché il pagamento non risultava eseguito e il Comune non aveva formulato contestazioni sul punto, ha ordinato all'amministrazione di corrispondere le somme dovute entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempienza, il Prefetto di Cosenza quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, inclusi gli eventuali atti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, precisando che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Ha richiamato il limite derivante dall'art. 159, comma 5, TUEL. Ha escluso la debenza delle eventuali spese di precetto e delle spese relative a procedure esecutive civili non satisfattive, trattandosi di costi derivanti dalla scelta di strumenti diversi dal giudizio di ottemperanza. Ha negato la penalità di mora, pur ritenendola astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, poiché la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico costituivano, nel caso concreto, ragioni ostative ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo i criteri indicati dall'Adunanza plenaria n. 15/2014. Ha condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali non eseguite.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, nei presupposti previsti, applicare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automaticamente dovuta: il giudice deve valutare discrezionalmente l'esistenza di ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, comprese le difficoltà derivanti da vincoli di bilancio e dalla finanza pubblica.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni in esecuzione di pronunce giudiziarie è preceduto dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 159, comma 5, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    Gli atti del commissario ad acta nominato nell'ottemperanza devono rispettare i limiti posti dalla disciplina sulle somme impignorabili degli enti locali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione e sono decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • La ricevuta di avvenuta consegna in formato .eml, idonea ad attestare la consegna nella casella PEC dell'amministrazione del messaggio contenente la sentenza notificata, costituisce prova rituale della notificazione del titolo ai fini del giudizio di ottemperanza.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione a una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta incaricato anche di adottare gli atti contabili necessari al pagamento; l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma la sua applicazione richiede una valutazione discrezionale delle ragioni ostative previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico possono giustificarne il diniego nel caso concreto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, non sono ripetibili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, poiché derivano dalla libera scelta del creditore di utilizzare strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelare

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