Cassazione Penale, Sentenza n. 29705/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
SANTINI impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna (art. 640 c.p.) a 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa. Primo motivo: nullità della notificazione del decreto di citazione in appello perché notificato al difensore domiciliatario sulla base di una elezione di domicilio resa nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (art. 161, comma 4 e art. 178 c.p.p.), e dedotta la inefficacia di quella elezione per essere riferita a un sub-procedimento amministrativo. Inoltre il ricorrente sosteneva di avere successivamente eletto un diverso domicilio al momento della scarcerazione, con conseguente inefficacia della precedente elezione. Secondo motivo: violazione dell'art. 533 c.p.p. e mancanza di motivazione in ordine all'ascrivibilità del fatto all'imputato (motivazione non idonea a superare il ragionevole dubbio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è efficace anche nel procedimento penale cui si riferisce, e non può essere parcellizzata; non è emersa negli atti alcuna valida, successiva revoca o nuova elezione di domicilio resa da SANTINI per il medesimo procedimento, né la comunicazione dell'amministrazione penitenziaria può sostituire la dichiarazione personale richiesta dall'art. 161 c.p.p. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo generico e aspecifico (mancanza di critica puntuale alla motivazione di merito). Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una ammenda di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma incriminatrice applicata al fatto per cui il ricorrente è stato condannato (truffa).
Disciplina l'elezione e la dichiarazione di domicilio; la Corte interpreta che l'elezione di domicilio resa nell'istanza di patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento penale a cui si riferisce e non può essere parcellizzata; ogni variazione deve essere comunicata secondo le forme di legge (comma 2).
Richiamata rispetto alla nullità delle notifiche; la Corte ha ritenuto che la notifica al domicilio eletto nell'istanza di patrocinio non sia nulla ai sensi di questa norma quando l'elezione è valida per il procedimento.
Norma sulla motivazione della sentenza; la Corte ha rilevato che il motivo di cassazione relativo a carenza di motivazione era generico e non ha specificamente confutato le ragioni della decisione di merito.
Prevede la condanna alle spese e, ove il ricorso sia inammissibile con profili di colpa, la possibile comminazione di ammenda: la Corte ha applicato tale previsione per irrogare l'ammenda di 3.000 euro.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio contenuta in un'istanza per il gratuito patrocinio, se espressamente riferita al procedimento, è efficace anche per le notifiche inerenti a quel procedimento penale e non può essere considerata automaticamente limitata al solo sub-procedimento amministrativo.
- Perché una variazione di domicilio abbia efficacia occorre che sia comunicata direttamente e nei modi previsti dall'art. 161 c.p.p.; comunicazioni dell'amministrazione penitenziaria non sostituiscono la manifestazione personale richiesta per il procedimento specifico.
- Chi contesta la validità di una notifica per nullità formale deve dimostrare la sussistenza o l'efficacia di un'eventuale revoca o mutamento dell'elezione di domicilio secondo le forme di legge; l'assenza di atti che attestino tale mutamento rende valida la notifica al domiciliatario.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata: censure generiche sulla motivazione o sull'assetto probatorio sono inammissibili.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e ricorrono profili di colpa nella proposizione, il ricorrente può essere condannato a spese e a una ammenda ex art. 616 c.p.p.
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