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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30510/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Biamino impugna la sentenza del G.U.P. di Biella (16/02/2022) con la quale era stato condannato, a seguito di rito abbreviato, all'ammenda di euro 600,00 per il reato di offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero (art. 299 c.p.), avendo bruciato e strappato la bandiera dell'Unione Europea tra il 5 e il 18 aprile 2020. Il ricorrente deduceva insufficienza di prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, lamentando che il video tratto da Facebook non consentiva di individuare tempo e luogo degli eventi e sostenendo che la condotta si sarebbe svolta in una via privata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la giurisprudenza che tutela penalmente il prestigio degli emblemi statali e internazionali e che l'elemento soggettivo del vilipendio è il dolo generico (volontà e coscienza di esprimere disprezzo pubblico). Ha ritenuto probati, dal materiale video, i comportamenti dell'imputato (la frase "anche Biella brucia la bandiera", il tentativo di dar fuoco con un accendino e lo strappo della bandiera) e la loro realizzazione in luogo pubblico (via G.B. Costanzo, altezza civico 11), per cui la condotta integra l'art. 299 c.p. (offesa alla bandiera di Stato estero). Ha confermato la condanna e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. pen.

    Punisce chi nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico e aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o altro emblema di uno Stato estero; la Corte ha ritenuto integrato il reato per il comportamento di distruzione/oltraggio della bandiera dell'Unione Europea in luogo pubblico.

  • art. 292 cod. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui la bandiera è tutelata penalmente per il suo valore simbolico e la lesione può consistere anche in manifestazioni verbali di disprezzo; la rilevanza penale richiede la percepibilità da parte di altri soggetti, non la presenza di una 'res' materiale.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che permette la riqualificazione di un atto d'appello come ricorso per cassazione quando la competenza appartiene alla Corte di Cassazione; utilizzata dalla Corte d'appello di Torino per trasmettere gli atti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese del procedimento; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in base a questa disposizione.

Massime di principio

  • La distruzione o il danneggiamento di una bandiera di Stato estero (inclusa la bandiera dell'Unione Europea) può integrare il reato di vilipendio ai sensi dell'art. 299 c.p. se l'atto è posto in essere in luogo pubblico o esposto al pubblico.
  • L'elemento soggettivo richiesto per i reati di vilipendio è il dolo generico: è sufficiente la coscienza e volontà di manifestare pubblicamente disprezzo verso l'emblema tutelato; le motivazioni dell'agente sono ininfluenti ai fini della configurabilità del reato.
  • La prova può basarsi su materiale video/social: anche se non ogni dettaglio (es. data/ora) è perfettamente identificabile, il contenuto che consente di accertare luogo pubblico, condotta e percepibilità può essere ritenuto idoneo a dimostrare il fatto.
  • Per la tutela delle bandiere conta il valore simbolico: non è necessaria la conservazione della 'res' materiale perfetta; atti di strappo, tentato incendio o manifestazioni verbalmente ingiuriose sono rilevanti se percepibili da altri.
  • Se la condotta è effettivamente compiuta su proprietà privata ma non è visibile al pubblico, può venir meno il requisito del 'luogo pubblico o esposto al pubblico' richiesto dall'art. 299; viceversa, se l'atto è visibile o avviene realmente su strada pubblica, la sfera penale si applica.
  • In impugnazioni processuali, l'inidoneità formale dell'atto d'appello può comportare la riqualificazione procedurale (es. come ricorso per cassazione) e la trasmissione degli atti alla competente autorità giudiziaria.

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