Cassazione Civile, Ordinanza n. 31578/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto dalla parte privata contro la decisione di primo grado. Il Tribunale aveva ritenuto che il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale, fosse comunque spirato prima del deposito dell'appello, avvenuto il 3 dicembre 2019, rispetto a una sentenza pubblicata il 2 maggio 2019. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 327 e 155, comma 1, c.p.c. e dell'art. 1, comma 1, della legge n. 742 del 1969, sostenendo che il giudice di appello non aveva computato correttamente i 31 giorni di sospensione feriale, che dovevano aggiungersi al termine semestrale. Con il secondo motivo è stata denunciata violazione dell'art. 101 c.p.c., motivo rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo: il periodo di sospensione feriale, previsto dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, deve essere computato nei termini processuali, inclusi quelli di impugnazione, per intero, cioè nella sua estensione di 31 giorni. Ne consegue che l'appello depositato il 3 dicembre 2019 doveva considerarsi tempestivo, perché proposto entro il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. La sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l'appello inammissibile per tardività è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ.
norma procedurale richiamata per la proposta del relatore in camera di consiglio non partecipata.
termine di sei mesi previsto dall’art.327 c.p.c.
il termine lungo di impugnazione deve essere calcolato tenendo conto anche della sospensione feriale.
artt. 327, 155 comma 1,c.p.c.
richiamato in relazione al computo dei termini processuali.
art. 1, comma 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742
il periodo di sospensione feriale, previsto dalla legge n. 742 del 1969 dall’1 al 31 agosto
la sospensione feriale va computata per intero, nella sua estensione di 31 giorni, anche ai fini dei termini di impugnazione.
il secondo motivo di ricorso , che denunzia violazione dell’art. 101 c.p.c., va dichiarato assorbito
il motivo non è stato esaminato perché superato dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Nel computo del termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c. deve essere sommato anche il periodo di sospensione feriale, considerato nella sua intera estensione legale di 31 giorni.
- L'appello non può essere dichiarato tardivo se, una volta aggiunti al termine semestrale i giorni di sospensione feriale, il deposito dell'atto risulta ancora tempestivo.
- Quando un primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi che presuppongono l'esame della questione principale possono ritenersi assorbiti.
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