Cassazione Civile, Ordinanza n. 29733/2022 del 11/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'accertata illegittimità del contratto di somministrazione in base al quale il lavoratore aveva prestato attività presso la società ricorrente nell'aprile 2005. In sede di rinvio, la Corte d'appello di Roma aveva condannato la società al pagamento, da un lato, dell'indennità forfettaria ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 per le conseguenze economiche dell'illegittimità del termine/somministrazione e, dall'altro, delle retribuzioni maturate dalla data dell'ordine giudiziale di riammissione in servizio fino all'effettivo reintegro. La società ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 383, 384 e 394 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe ecceduto i limiti fissati dalla sentenza rescindente della Cassazione n. 20927/2018, la quale avrebbe imposto soltanto l'applicazione dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 alle conseguenze economiche dell'illegittimità del contratto, senza legittimare una statuizione anche sul periodo successivo alla sentenza che aveva accertato la nullità del termine e sino alla effettiva riammissione in servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio non avesse violato il vincolo derivante dalla sentenza rescindente, poiché la domanda introduttiva del lavoratore comprendeva espressamente la richiesta di retribuzioni dalla cessazione del rapporto o dalla messa in mora fino alla riammissione in servizio e, quindi, la Corte territoriale era tenuta a pronunciarsi anche sul periodo successivo all'ordine giudiziale di ripristino. La Cassazione ha inoltre osservato che il lavoratore aveva dedotto in sede di legittimità di aver ricevuto una lettera di invito alla ripresa del lavoro, circostanza che comunque faceva venir meno l'interesse della ricorrente a coltivare il motivo. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità a favore dell'Erario, con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere il superamento dei limiti del giudizio di rinvio; la Corte ha escluso la violazione del vincolo del giudice di rinvio.
la sentenza ribadisce che l'efficacia preclusiva della cassazione con rinvio riguarda anche le questioni che costituiscono il necessario presupposto della decisione rescindente.
richiamato tra le norme asseritamente violate dal giudice di rinvio.
art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010
applicato alle conseguenze economiche dell'illegittimità del contratto di somministrazione, anche con riferimento al periodo c.d. intermedio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito deve uniformarsi non solo al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche e ai presupposti di fatto necessari della decisione rescindente.
- Il vincolo derivante dalla cassazione con rinvio preclude la riapertura di questioni che costituiscono presupposto implicito della decisione di annullamento, poiché il loro riesame vanificherebbe l'intangibilità della pronuncia di legittimità.
- Per stabilire se il giudice di rinvio abbia ecceduto i limiti del mandato, occorre confrontare il contenuto della sentenza rescindente con il petitum e le domande originariamente formulate dalla parte, non potendosi escludere la decisione su capi non espressamente affrontati ma compresi nella domanda introduttiva.
- In materia di conseguenze economiche dell'illegittimità di un contratto di somministrazione, la domanda di retribuzioni fino alla ripresa effettiva del rapporto può essere scrutinata anche dopo l'ordine giudiziale di riammissione, se tale periodo è compreso nella domanda originaria e non risulta coperto da una preclusione della sentenza di cassazione.
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