Cassazione Penale, Ordinanza n. 20995/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 febbraio 2025, deducendo, con unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 533 c.p.p. e il vizio di motivazione sulla conferma della responsabilità penale per il delitto di resistenza o violenza a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p. Secondo la difesa, la condotta contestata si sarebbe risolta in una mera manifestazione di disappunto, dovuta a sconforto e frustrazione, e non integrerebbe il reato. La Corte di cassazione rileva però che il motivo mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, senza indicare reali vizi di legittimità, e che le censure sono inoltre aspecifiche perché già prospettate in appello e disattese con motivazione congrua.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze erano dirette in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e che il ricorso era altresì aspecifico perché riproduceva questioni già esaminate e confutate dalla Corte di appello con motivazione immune da censure di legittimità. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la doglianza sul parametro di valutazione della prova è stata ritenuta non decisiva, perché il ricorso in concreto tendeva solo a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione.
norma incriminatrice oggetto della contestazione di merito, richiamata per il delitto ascritto all'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova e diversa valutazione del materiale probatorio.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si risolva nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici, la riproposizione di un diverso apprezzamento dei fatti non può essere accolta in sede di legittimità.
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