Cassazione Civile, Ordinanza n. 37830/2021 del 01/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'usucapione in favore di un soggetto su un terreno sito in Alghero. Successivamente il Tribunale ha emesso prima un decreto di correzione e poi un'ordinanza di ulteriore correzione dell'errore materiale, modificando l'indicazione catastale e la descrizione del bene oggetto di usucapione. Il soccombente ha impugnato la seconda correzione sostenendo, in sintesi, che: la correzione fosse illegittima perché incideva sul merito della decisione e sarebbe stata resa da un giudice diverso; il procedimento ex art. 287 c.p.c. fosse inammissibile; non fosse consentita una seconda istanza di correzione; la controparte avesse accettato la precedente correzione; fosse decorso il termine per impugnare previsto dall'art. 288 c.p.c.; e, infine, che la corte d'appello avesse violato il principio del contraddittorio per non avere segnalato prima la questione di inammissibilità. Con il secondo motivo ha contestato anche la condanna alle spese, ritenendola ingiusta perché il giudizio d'appello sarebbe stato definito in un'unica udienza senza termini difensivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in sostanza a ottenere una rivalutazione globale della decisione di merito e che, in tema di correzione di errore materiale, l'ordinanza resa nel procedimento ex art. 288 c.p.c. non sia autonomamente impugnabile, salvo che per verificare la legittimità degli effetti sostanziali della correzione sulla sentenza. Ha inoltre ribadito che la disciplina dell'art. 288 c.p.c. non consente di riaprire i termini di impugnazione quando la correzione elimini soltanto una mera discordanza materiale percepibile dal contesto della decisione, mentre ciò può rilevare solo se l'errore corretto incida davvero sul contenuto sostanziale del giudicato. Anche la doglianza sulle spese è stata dichiarata inammissibile, poiché il controllo di legittimità sul punto è limitato al rispetto del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese, restando la compensazione e la liquidazione nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il procedimento di correzione riguarda gli errori materiali della sentenza; non può essere utilizzato per modificare il contenuto concettuale della decisione o per incidere sul merito.
"le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione"
L'impugnazione riguarda solo la parte effettivamente corretta e opera nei limiti in cui la correzione faccia emergere un reale dubbio sul contenuto della decisione o incida sul giudicato; non riapre i termini quando la rettifica elimini una mera discordanza materiale.
"non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo"
È richiamato per escludere l'autonoma impugnabilità dell'ordinanza emessa nel procedimento di correzione.
art. 111 Cost.
L'ordinanza di correzione di errore materiale non è autonomamente impugnabile neppure con ricorso straordinario per cassazione, perché priva di natura decisoria.
La previsione del contraddittorio preventivo non si applica alle questioni di esclusiva rilevanza processuale.
Il ricorrente lo invoca per sostenere una pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura viene ritenuta inammissibile nel suo complesso.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo principio decisorio.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo principio decisorio.
Il principio di soccombenza comporta che soltanto la parte integralmente vittoriosa non può essere condannata alle spese.
Richiamato dal ricorrente contro la liquidazione delle spese, ma la quantificazione resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Viene richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L'ordinanza resa nel procedimento di correzione dell'errore materiale non ha autonoma natura decisoria e non è di regola impugnabile separatamente; ciò che può essere impugnato è la sentenza corretta, nei limiti della parte effettivamente incisa dalla correzione.
- La correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c. è ammessa solo per eliminare errori di redazione o di trascrizione della sentenza; se la rettifica altera il contenuto concettuale della decisione o incide sul giudicato, la censura deve investire gli effetti sostanziali della correzione.
- La riapertura del termine di impugnazione ex art. 288 c.p.c. opera solo quando l'errore corretto generi un obiettivo dubbio sul contenuto della decisione o quando la correzione riveli un errore di giudizio surrettiziamente mascherato da errore materiale; non opera per la semplice discordanza tra il giudizio e la sua espressione testuale facilmente percepibile.
- Le censure di ricorso per cassazione devono essere specifiche e coerenti: doglianze eterogenee o meramente cumulative che mirano a una rivalutazione globale delle ragioni della sentenza sono inammissibili.
- In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese; la compensazione e la quantificazione delle spese restano, salvo specifiche violazioni di legge, apprezzamenti discrezionali del giudice di merito.
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