Cassazione Civile, Ordinanza n. 28806/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per l’anno 2015 notificati a una società immobiliare. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato; in appello la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva invece accolto l’impugnazione della società, ritenendo che il comma 769 dell’art. 1 della L. n. 160 del 2019 avesse innovato la disciplina dell’agevolazione per i cosiddetti "beni merce" delle società immobiliari, escludendo la decadenza dal beneficio anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione IMU. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5-bis del d.l. n. 102 del 2013 e dell’art. 1, comma 769, della L. n. 160 del 2019, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto eliminato l’obbligo dichiarativo per fruire dell’esenzione e quindi escluso la decadenza dall’agevolazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso di Roma Capitale, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente contro gli avvisi di accertamento IMU 2015. Ha inoltre compensato integralmente le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità, rilevando che l’orientamento giurisprudenziale seguito si è consolidato solo dopo la proposizione del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare l’errore di diritto commesso dal giudice di appello.
Richiamato per la disciplina dell’esenzione IMU relativa ai beni merce delle società immobiliari.
art. 5-bis d.l. n. 102 del 2013
Richiamato insieme all’art. 2 d.l. n. 102 del 2013 quale base normativa dell’agevolazione fiscale in tema di beni merce.
art. 1, comma 769, L. n. 160 del 2019
La Corte esclude che tale disposizione abbia innovato la disciplina in senso tale da eliminare l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU per conservare l’esenzione.
È stato applicato per la decisione nel merito della controversia, senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- L’esenzione IMU per i cd. beni merce delle società immobiliari resta subordinata al rispetto degli adempimenti dichiarativi previsti dalla normativa di riferimento, non potendosi desumere dalla disciplina successiva la soppressione automatica di tale onere.
- Quando la controversia è definibile solo in diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1.
- La modifica normativa successiva non può essere interpretata come tacita eliminazione di un requisito formale dell’agevolazione se il tenore della disposizione e il consolidato orientamento giurisprudenziale non consentono tale lettura.
- In tema di agevolazioni tributarie, l’omessa presentazione della dichiarazione richiesta dalla legge può comportare la perdita del beneficio, se la normativa applicabile la prevede come presupposto dell’esenzione.
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