Cassazione Civile, Ordinanza n. 19594/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'ufficio aveva notificato un avviso di accertamento per il 2010, rideterminando sinteticamente il reddito imponibile in euro 407.308,00 e chiedendo maggiori imposte. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP deducendo, tra l'altro, l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, la mancata valida sottoscrizione dell'avviso da parte del capo ufficio o di un delegato e l'infondatezza nel merito della pretesa fiscale. La CTP aveva rigettato il ricorso; in appello la CTR del Lazio aveva però dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per contrasto tra motivazione e dispositivo, senza esaminare le questioni di merito riproposte dalla contribuente. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha censurato tale omissione, deducendo la violazione dell'art. 59, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il giudice d'appello, una volta dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto decidere la causa nel merito, non essendo ricorrenti ipotesi di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado, salvo i casi di rimessione al primo giudice previsti dall'art. 354 c.p.c., deve comunque decidere la controversia nel merito. Poiché la CTR, dopo aver dichiarato nulla la sentenza provinciale per contrasto tra motivazione e dispositivo, aveva omesso di esaminare le censure sostanziali e processuali riproposte dalla contribuente, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, affinché esamini il merito della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 59, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso richiama questa norma per sostenere che il giudice d'appello, una volta riscontrata la nullità della sentenza di primo grado, deve comunque definire la controversia, salvo le ipotesi di rimessione al primo giudice.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione denunciata è stata veicolata come error in iudicando per mancata applicazione della regola processuale sulla decisione nel merito in appello.
È richiamato come unica eccezione al principio secondo cui, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, il giudice d'appello deve decidere nel merito, salvo i casi di rimessione al primo giudice.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se il giudice d'appello dichiara la nullità della sentenza di primo grado per un vizio della decisione e non ricorrono i casi di rimessione al primo giudice, egli deve decidere la causa nel merito.
- La mera dichiarazione di nullità della sentenza impugnata non esaurisce il potere-dovere decisorio del giudice di secondo grado quando la domanda e le censure di merito siano state ritualmente riproposte.
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, una volta rilevato in appello, non consente di arrestare il giudizio se la questione devoluta richiede una pronuncia sostitutiva sul rapporto controverso.
- L'appello che investa integralmente la decisione sfavorevole consente al giudice di secondo grado di esaminare sia i vizi formali dell'atto impositivo sia le doglianze sostanziali non esaminate dal primo giudice.
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