Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28263/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva riconosciuto a Lukanov il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e liquidato un indennizzo pari a euro 84.205,59. Il Procuratore Generale censura la mancata applicazione dell'art. 314 c.p.p. nella parte in cui la Corte della riparazione avrebbe dovuto escludere il diritto all'indennizzo per la sussistenza di colpa grave dell'istante, rilevando elementi indiziari (coinvolgimento nell'organizzazione capeggiata da Gencev/Geomil, intercettazioni telefoniche, ruolo organizzativo anche se subalterno, e il silenzio dell'indagato dinanzi al Tribunale del riesame) che avrebbero dovuto essere valutati come ostativi al ristoro.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, annullando l'impugnata ordinanza e rinviando alla Corte d'Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio. La Suprema Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse carente nella motivazione: pur richiamando la giurisprudenza secondo cui il silenzio dell'indagato non costituisce, dopo la modifica normativa, comportamento ostativo al diritto alla riparazione, la Corte di Catanzaro non ha però adeguatamente analizzato le intercettazioni e gli altri elementi richiamati dal ricorrente. Pertanto è disposto un nuovo esame da parte della stessa Corte, con disposizione anche sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la sua applicazione richiede che il giudice valuti se sussistano circostanze di dolo o colpa grave che escludano il diritto all'indennizzo. Nel caso la Corte di legittimità ha ritenuto necessaria una motivazione più approfondita in merito a tali circostanze.

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Riconosce la facoltà di non rispondere dell'indagato. La Corte ha richiamato che, dopo la modifica normativa, il silenzio dell'indagato non può essere considerato comportamento ostativo al diritto alla riparazione.

  • art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188

    Modifica dell'art. 314 c.p.p. richiamata dalla giurisprudenza: ha chiarito che il silenzio serbato dall'indagato non rileva come comportamento ostativo al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

  • Sez.4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv.283017 (giurisprudenza richiamata)

    "a seguito della modifica dell'art.314 cod. proc. pen. ad opera dell'art.4, comma 1, lett. b) del d.lgs .8 novembre 2021 n.188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art.64, comma 3, lett. b) cod.proc.pen., non rileva quale comportamento ostativo all'insorgenza del diritto alla riparazione"

    La Corte di legittimità utilizza questa pronuncia per affermare che, dopo la modifica normativa, non si può negare la riparazione sulla base del solo esercizio della facoltà di non rispondere; tuttavia rimane necessario valutare comunque gli altri elementi probatori.

  • art. 416, art. 81, art. 110 cod. pen. e art. 12, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Norme penali e di disciplina sull'immigrazione che riportano i reati per cui l'istante era stato indagato (associazione per delinquere finalizzata all'ingresso e collocamento irregolare di cittadini extracomunitari). Tali imputazioni costituivano il quadro indiziario che ha originato la custodia cautelare poi seguita da assoluzione dal Tribunale.

  • formulazione della Corte d'Appello di Catanzaro

    "non è ravvisabile alcuna circostanza di dolo o colpa grave tale da escludere il diritto all'indennizzo, atteso che le delibazioni indiziarie, nel merito, hanno avuto per oggetto fonti estrinseche e non sono emersi elementi valutabili a detrimento dell'odierno istante"

    Testo della motivazione che il giudice della riparazione ha fornito per giustificare l'erogazione dell'indennizzo; la Corte di legittimità ha ritenuto tale motivazione insufficiente alla luce degli elementi richiamati dal Procuratore Generale.

Massime di principio

  • Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso solo se emergono circostanze di dolo o colpa grave dell'indagato e tali circostanze devono essere chiaramente motivate dal giudice.
  • Dopo la modifica normativa (d.lgs. n.188/2021), il silenzio dell'indagato esercitante la facoltà di non rispondere non può, di per sé, essere utilizzato per negare il risarcimento per ingiusta detenzione.
  • Le corti che decidono sulla riparazione devono valutare e motivare specificamente il valore delle intercettazioni e degli altri elementi probatori: non è sufficiente un'affermazione generica che le fonti siano "estrinseche" senza esame puntuale dei contenuti.
  • Se la decisione di riparazione manca di adeguata motivazione riguardo a elementi rilevanti, la sentenza può essere annullata e rinviata per un nuovo esame.
  • Un'assoluzione nel merito ("per non avere commesso il fatto") avvalora il diritto alla riparazione, salvo che la gravità della condotta imputabile all'indagato sia adeguatamente provata e motivata come ostativa al ristoro.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.