Sentenza del 27/05/2015 n. 10906 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato, in via principale, la violazione degli articoli 14 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché l'Amministrazione finanziaria aveva proposto appello senza notificare l'impugnazione al concessionario della riscossione, che era stato parte del giudizio di primo grado. La controversia riguardava sia vizi propri della cartella di pagamento sia la validità e la notificazione del precedente avviso di accertamento. Il ricorrente aveva inoltre dedotto, con motivi subordinati, vizi della notificazione dell'avviso e carenze o contraddittorietà della motivazione della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo. Ha stabilito che, quando il contribuente impugna insieme l'atto impositivo e la cartella per vizi propri, il concessionario della riscossione mantiene la qualità di litisconsorte necessario processuale, anche se il giudice d'appello ritiene assorbite le censure relative alla cartella. La CTR avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario. La sentenza d'appello è stata quindi dichiarata nulla, cassata e rinviata alla CTR Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti; non è stata quindi decisa in via definitiva la validità della notificazione dell'avviso di accertamento.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 14
Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo.
Impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia coinvolge soggetti la cui partecipazione è necessaria per una decisione valida e uniforme.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 2
Il ricorso in appello è proposto ... nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.
L'appello tributario deve essere notificato a tutte le parti del primo grado quando la controversia è inscindibile o presenta rapporti processualmente dipendenti.
Art. 331 c.p.c.
Se la sentenza pronunciata tra più parti ... non è stata impugnata nei confronti di tutti, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio.
La mancata notifica dell'impugnazione a una parte necessaria non determina semplicemente l'esclusione di quella parte, ma impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio.
L. n. 890/1982, art. 8, comma 2
La CTR aveva ritenuto rispettate le formalità della notificazione postale dell'avviso di accertamento, ma la Cassazione non ha esaminato definitivamente tale questione perché la sentenza è stata cassata per un vizio processuale.
Art. 383 c.p.c., comma 1
Costituisce la base del rinvio al giudice territoriale dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre distinguere tra vizi dell'atto impositivo e vizi propri della cartella di pagamento: i primi riguardano principalmente il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria, mentre i secondi possono coinvolgere direttamente il concessionario della riscossione.
- Se il contribuente contesta anche vizi propri della cartella e il concessionario era parte del giudizio di primo grado, l'appello deve normalmente essere notificato anche a quest'ultimo; in caso contrario il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.
- Il fatto che il giudice ritenga assorbite le contestazioni relative alla cartella non elimina automaticamente la necessità di coinvolgere il concessionario, perché la decisione d'appello potrebbe riaprire l'esame di tali censure.
- Quando la Cassazione rileva un vizio processuale che rende nulla la sentenza, può cassarla con rinvio senza decidere le ulteriori questioni sostanziali, come la validità della notificazione dell'avviso di accertamento.
- La partecipazione del concessionario non è invece necessariamente richiesta quando l'appello riguarda esclusivamente l'esistenza o la validità dell'obbligazione tributaria e non vengono contestati vizi propri della cartella.
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