Cassazione Civile, Ordinanza n. 16955/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
Un condomino aveva impugnato una deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo e del riparto spese relativo all'anno 2009, deducendone la nullità o l'annullabilità per mancata convocazione e contestando, in particolare, l'addebito di alcune somme a proprio carico e l'obbligo di concorrere alle spese per la pulizia dell'atrio condominiale anche per il futuro. Il Giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza per valore; il Tribunale, adito in appello, aveva respinto l'appello ritenendolo inammissibile, osservando che la domanda non poteva essere circoscritta alla sola quota contestata e che l'attore avrebbe dovuto riassumere il giudizio. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme su competenza e impugnazione della delibera condominiale, sostenendo che il valore andasse determinato con riferimento alla sola quota contestata; 2) violazione delle norme sul procedimento, censurando l'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe stata necessaria una riassunzione anziché l'appello; 3) violazione delle norme sulla prova e sulla ripartizione delle spese, per il merito della lite. Il condominio ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, accogliendo invece il secondo motivo. Ha ritenuto infondato l'assunto secondo cui la causa dovesse essere valutata sul solo importo della quota contestata, affermando che l'impugnazione di una delibera condominiale che incida sulla validità del riparto e sull'obbligo di contribuire a spese comuni ha valore indeterminabile. Ha invece censurato il Tribunale per aver dichiarato inammissibile l'appello per difetto di riassunzione: quando il giudice di pace declina la competenza, la parte deve proporre appello e, se il tribunale rigetta la censura sulla competenza, deve decidere anche il merito per effetto devolutivo, senza necessità di riassunzione ex art. 50 c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione del Tribunale era solo apparente nella parte in cui evocava una pretesa carenza di prova. In conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo, sono stati dichiarati assorbiti il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale sulle spese. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Foggia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo per la disciplina della competenza per valore del giudice di pace
richiamato nel primo motivo per il criterio di determinazione del valore della causa
richiamato nel primo motivo per la determinazione del valore della domanda
norma posta a fondamento dell'impugnazione della delibera assembleare condominiale
richiamato nel primo motivo
richiamato nel secondo motivo in tema di competenza
esclude il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace
richiamato nel secondo motivo; la Corte escludeva che ricorressero le condizioni per la riassunzione nel caso deciso
richiamato nel secondo motivo; la Corte afferma che non era necessaria la rimessione/riassunzione per la decisione di merito da parte del tribunale
richiamato nel terzo motivo per contestare la valutazione della prova
richiamato nel terzo motivo
richiamato nel terzo motivo in relazione alla ripartizione delle spese condominiali
richiamato nel terzo motivo
richiamato nel terzo motivo sul riparto dell'onere della prova
esclusa l'applicabilità della riassunzione ai fini della decisione di merito nel caso di rigetto dell'appello sulla sola questione di competenza
indicato come base dell'appellabilità della declaratoria di incompetenza del giudice di pace
richiamato per precisare i contenuti dei motivi di appello avverso una pronuncia che abbia deciso solo una questione pregiudiziale di rito
norma del rito camerale utilizzata per la trattazione del ricorso
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per la definizione camerale
richiamato nel ricorso incidentale sulle spese di lite
Massime di principio
- Nell'impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale che investa la validità del riparto o dell'obbligo di contribuzione a spese comuni, il valore della causa si determina con riguardo all'atto impugnato e al rapporto sostanziale regolato dalla delibera, quando la domanda mira a incidere sul rapporto in modo non limitato alla sola quota del singolo attore.
- Se il giudice di pace dichiara la propria incompetenza per valore, la parte non propone regolamento di competenza ma appello; il tribunale, investito dell'impugnazione, se rigetta il motivo relativo alla competenza deve esaminare anche il merito della controversia per effetto devolutivo, senza richiedere una riassunzione del giudizio davanti a sé.
- Quando l'impugnazione riguarda una sentenza che ha deciso esclusivamente una questione pregiudiziale di rito, i motivi di appello devono investire tale statuizione, e l'impugnazione della questione di rito vale comunque come manifestazione di volontà di proseguire il giudizio con implicita riproposizione della domanda principale.
- Una motivazione che affermi l'inammissibilità dell'appello e, al contempo, si limiti a un rilievo apodittico sulla mancanza di prova senza un reale sviluppo argomentativo integra una motivazione solo apparente e non consente di ritenere validamente decisa la controversia nel merito.
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