Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36230/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la rinuncia depositata dal solo difensore, in mancanza di mandato speciale ex art. 390, comma 2, c.p.c., non producesse estinzione del processo, ma soltanto sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, in ragione della mancata effettiva attività difensiva del Ministero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte privata ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Napoli che aveva rigettato l'opposizione a un provvedimento monocratico di diniego dell'indennizzo ex lege Pinto per irragionevole durata di un giudizio davanti alla Corte dei conti, relativo a benefici pensionistici di guerra. Nel giudizio presupposto il diniego dell'indennizzo era stato fondato sulla manifesta infondatezza della pretesa fatta valere dal dante causa, poi riassunta dalla ricorrente. Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), l. n. 89/2001, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. Il relatore ha rilevato l'inammissibilità per difetto di procura speciale, poiché il mandato in calce al ricorso era generico e anteriore al provvedimento impugnato; ha inoltre osservato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi del decreto impugnato, basata non sulla mera assenza di difesa tecnica nel giudizio presupposto, ma sulla circostanza che il dante causa aveva già presentato una precedente domanda, rigettata nel merito dalla Corte dei conti, sicché la manifesta infondatezza della pretesa era già conoscibile ben prima del decorso del termine di ragionevole durata. La difesa della ricorrente ha poi depositato rinuncia al ricorso, ma non sottoscritta personalmente dalla parte né assistita da mandato speciale a rinunziare, con conseguente irrilevanza estintiva dell'atto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001

    La manifesta infondatezza della pretesa nel giudizio presupposto esclude il diritto all'indennizzo ex lege Pinto; la consapevolezza dell'infondatezza può derivare anche da circostanze sopravvenute che rendano evidente l'esito negativo prima del superamento del termine di ragionevole durata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata, altrimenti è inammissibile.

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti estintivi solo se sottoscritta personalmente dalla parte oppure dal difensore munito di mandato speciale a rinunciare; in mancanza, non estingue il processo.

  • artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    Consentono la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore quando il ricorso appaia manifestamente inammissibile o infondato.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'indennizzo non spetta quando la pretesa fatta valere nel giudizio presupposto risulti manifestamente infondata, anche se tale consapevolezza maturi successivamente alla proposizione della domanda ma prima dello spirare del termine di ragionevole durata.
  • La 'temerarietà sopravvenuta' del giudizio presupposto esclude il patema d'animo risarcibile se l'infondatezza della pretesa diviene palese per effetto di circostanze sopravvenute che rendono prevedibile l'esito negativo del processo.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile se non attacca la specifica ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre effetto estintivo, richiede la sottoscrizione della parte o del difensore munito di mandato speciale a rinunciare; diversamente, non determina l'estinzione ma solo il venir meno dell'interesse alla prosecuzione.
  • La procura speciale al ricorso per cassazione deve essere specifica e attuale rispetto al provvedimento impugnato; un mandato generico e anteriore alla decisione non è idoneo a sorreggere il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.