Sentenza del 08/04/2015 n. 6965 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata il 2 febbraio 2007 per il recupero di IVA e IRPEG relative al 2002, a seguito di liquidazione automatica. La società aveva presentato nel 2003 istanza di condono ai sensi degli artt. 9 e 9-bis della legge n. 289/2002 per omessi o tardivi versamenti relativi agli anni 1997-2003, pagando la prima e la terza rata ma non la seconda; nel 2004 aveva presentato un’ulteriore istanza integrativa includendo anche il versamento omesso. L’Amministrazione, ritenendo insufficienti i pagamenti, aveva emesso la cartella. La CTP di Torino aveva respinto il ricorso della società; la CTR del Piemonte, con sentenza n. 29/25/10 depositata il 27 aprile 2010, aveva accolto l’appello e annullato la cartella, ritenendola insufficientemente motivata e non applicabile la sanatoria dell’art. 156 c.p.c. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per Cassazione con tre motivi, ma la Corte non li ha esaminati perché le parti avevano successivamente raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale.
La decisione
Durante il giudizio di Cassazione, il 27 febbraio 2014, l’Avvocatura dello Stato ha dichiarato di rinunciare al ricorso; entrambe le parti hanno inoltre allegato un accordo transattivo, in base al quale C. s.r.l. si era impegnata a versare all’Amministrazione una somma inferiore a quella originariamente richiesta. La Corte ha qualificato tale accordo, al di là della forma di rinuncia al ricorso, come fatto sopravvenuto che aveva fatto venir meno l’interesse alla decisione e determinato la cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il processo, cassato senza rinvio la sentenza della CTR e compensato integralmente le spese di tutti i gradi. La Corte non ha deciso nel merito la legittimità della cartella né i tre motivi di ricorso dell’Agenzia.
Norme richiamate
Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46
La Corte applica la disposizione per dichiarare estinto il processo tributario quando, a seguito dell’accordo intervenuto tra le parti, è cessata la materia del contendere.
Codice di procedura civile, art. 382, comma 3
con conseguente cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra i contendenti, impone la rimozione delle decisioni emesse non più attuali, poichè inidonee a regolare il rapporto controverso fra le parti in causa
Quando la composizione sopravvenuta della controversia rende non più attuale la decisione impugnata, la Cassazione la rimuove senza rinviare la causa a un altro giudice.
Codice di procedura civile, art. 390
con atto del 27.2.2014 - l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza ope legis dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., al ricorso per cassazione
La norma è richiamata per la rinuncia al ricorso per Cassazione; nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha considerato decisivo il contenuto sostanziale dell’atto e l’accordo transattivo condiviso dalle parti, dichiarando cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- Se, durante un giudizio, le parti raggiungono un accordo transattivo che definisce la controversia e fanno venir meno il loro interesse alla decisione, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere, anche quando l’atto processuale presentato sia formalmente qualificato come rinuncia al ricorso.
- La cessazione della materia del contendere comporta la rimozione delle decisioni dei precedenti gradi che non siano passate in giudicato; la pronuncia che la dichiara non decide nel merito la pretesa originaria.
- Quando la cessazione dipende da un accordo sopravvenuto, la Cassazione può cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare estinto il processo. L’esito non equivale a una decisione di merito favorevole in via definitiva a una delle parti.
- Le spese possono essere compensate integralmente quando, considerate le ragioni della decisione e la composizione concordata della lite, ricorrono giusti motivi.
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