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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20018/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ordine forense)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva rigettato la sua impugnazione, proposta ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 113/2017, avverso: la delibera della commissione elettorale per il rinnovo del consiglio dell'ordine degli avvocati territoriale, nella parte in cui proclamava eletti alcuni candidati, e la precedente delibera di ammissione con riserva delle loro candidature. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché, nelle more, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso; i controricorrenti hanno accettato la rinuncia con compensazione delle spese e anche il consiglio dell'ordine ha deliberato di accettarla e di abbandonare il giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta conforme ai requisiti di cui all'art. 390, comma 2, c.p.c., e dell'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti e del consiglio dell'ordine. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, perché la rinuncia era stata accettata. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale della misura, applicabile solo in caso di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, L. 12 luglio 2017, n. 113

    è la norma alla base dell'impugnazione originaria dell'esito elettorale forense davanti al CNF; non viene però interpretata nel merito, perché il giudizio si estingue per rinuncia.

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso deve soddisfare i requisiti previsti dalla norma per produrre effetti processuali validi.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    in presenza di rinuncia rituale al ricorso, accettata dalle controparti, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato, affermando che tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata nelle forme richieste e accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • L'estinzione per rinuncia preclude ogni decisione sul merito delle censure originariamente proposte.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, essendo misura eccezionale e riferita solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando la rinuncia è accettata, la Corte può non provvedere sulle spese di lite secondo l'assetto concordato tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssemblea
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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