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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15629/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per tentato furto. I motivi erano quattro: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità penale, prospettando una diversa lettura delle prove; 2) illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) eccessività della pena per avere il giudice applicato una riduzione di un solo terzo per il tentativo, ritenendo erroneamente che il tentativo fosse un'attenuante; 4) vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, dedotto in modo generico e senza confrontarsi con le ragioni del rigetto. La parte civile, con memoria, aveva chiesto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, ma la richiesta è stata ritenuta non accoglibile perché la memoria non apportava uno specifico contributo alla decisione ed era inoltre tardiva rispetto al termine previsto per il deposito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; il secondo manifestamente infondato perché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con congruo riferimento a elementi ritenuti decisivi; il terzo manifestamente infondato perché il tentativo non è un'attenuante, ma una fattispecie autonoma con diminuzione di pena da applicare entro la cornice edittale; il quarto generico, poiché non confrontato con le ragioni del diniego della sospensione condizionale e privo di specifica indicazione dei presupposti richiesti dall'art. 165, comma 2, c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre respinta la richiesta della parte civile di rifusione delle spese, sia per difetto di specifico contributo della memoria sia per tardività del deposito.

Norme richiamate

  • art. 165, comma 2, c.p.

    condizioni richieste dall'art. 165, comma secondo, cod. pen.

    La richiesta di sospensione condizionale deve confrontarsi con le condizioni legali per una eventuale seconda concessione del beneficio; la mera doglianza generica non è sufficiente.

  • artt. 610 e 611 c.p.p.

    termine di quindici giorni prima dell'udienza stabilito dagli artt.610 e 611 cod. proc. pen.

    La memoria della parte civile deve essere depositata nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell'udienza; il deposito tardivo impedisce di valorizzarne il contenuto ai fini della decisione.

  • art. 624-bis c.p.

    non citato

  • art. 56 c.p.

    il tentativo ... è un reato autonomo

    Il tentativo non costituisce una semplice attenuante del reato consumato, ma una fattispecie autonoma con una propria cornice edittale determinata applicando la riduzione prevista sulla pena del reato consumato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione attraverso una mera rilettura alternativa delle risultanze probatorie o una diversa ricostruzione dei fatti, perché il controllo della Cassazione non si estende alla rivalutazione del materiale probatorio.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami, in modo congruo, gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti nel caso concreto; non è richiesta una motivazione analitica di ogni singolo dato.
  • Il tentativo non è un'attenuante, ma una figura autonoma di reato: la pena va determinata entro la cornice edittale risultante dall'applicazione della diminuzione prevista alla pena del reato consumato, e la scelta del trattamento concreto resta discrezionale se adeguatamente motivata.
  • La censura sul diniego della sospensione condizionale della pena deve essere specifica e confrontarsi con le ragioni espresse dal giudice di merito; è inammissibile la doglianza che si limiti a formule generiche senza indicare i presupposti di fatto e di diritto per la concessione del beneficio.
  • Una memoria della parte civile che non apporti un contributo specifico alla decisione e sia depositata oltre il termine previsto non può fondare la richiesta di rifusione delle spese in proprio favore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiTentativo

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