Cassazione Penale, Sentenza n. 30212/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
Il pubblico ministero ha ricorso per cassazione contro l'ordinanza del G.i.p. che, ricevuta una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per fatti qualificati come rapina aggravata e tentata estorsione, ha fissato l'interrogatorio preventivo dell'indagato. Secondo il ricorrente, l'interrogatorio preventivo era stato disposto in assenza dei presupposti di legge, perché il caso era coperto da una delle ipotesi ostative previste dall'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. (in ragione del pericolo di reiterazione e della natura del delitto, ritenuto rientrante tra i gravi delitti con violenza personale). Il P.M. ha inoltre sostenuto che il giudice avesse impropriamente anticipato valutazioni di merito, esprimendo dubbi sulla sussistenza del dolo specifico e prospettando una riqualificazione dei fatti. Chiedeva quindi l'annullamento senza rinvio del provvedimento e degli atti conseguenti. La Corte ha però ritenuto che, pur essendo l'ordinanza illegittima, non fosse abnorme e che, comunque, difettasse un interesse attuale e concreto del P.M. a ricorrere, poiché l'interrogatorio era già avvenuto e la richiesta cautelare era stata rigettata, con possibilità per il P.M. di presentare una nuova richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha affermato che il provvedimento del G.i.p., pur illegittimo perché emesso al di fuori delle ipotesi in cui l'interrogatorio preventivo è escluso, non era abnorme: l'atto rientrava comunque nei poteri del giudice, non determinava una stasi irreversibile del procedimento e non pregiudicava irreparabilmente il diritto di difesa, anzi introduceva una garanzia partecipativa ulteriore. Inoltre, mancava un interesse concreto e attuale del ricorrente, poiché l'interrogatorio si era già svolto e la misura cautelare era stata negata; l'eventuale eliminazione del provvedimento non avrebbe rimosso gli effetti pregiudizievoli dedotti in modo utile per il P.M.
Norme richiamate
L'interrogatorio preventivo è la regola prima dell'applicazione della misura cautelare, ma non si svolge quando ricorra una delle specifiche ipotesi ostative previste dalla norma; la Corte ne sottolinea la tassatività.
comma 1, lett. a), b), c)
Le esigenze cautelari rilevano come eccezioni alla regola dell'interrogatorio preventivo; nel caso concreto la Corte osserva che il P.M. aveva posto a base della richiesta il pericolo di reiterazione.
Per i delitti rientranti nell'elenco richiamato dalla norma, l'esigenza cautelare di cui alla lett. c) costituisce ipotesi ostativa all'interrogatorio preventivo.
Richiamato dall'art. 291 c.p.p. come ulteriore parametro per individuare i delitti ostativi all'interrogatorio preventivo.
Norma richiamata dall'art. 291 c.p.p. quale clausola di salvezza rispetto alla disciplina dell'interrogatorio preventivo.
Dettano le modalità dell'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari richiamate dall'art. 291 c.p.p.
Uno dei reati per i quali era stata richiesta la misura cautelare.
Richiamato unitamente agli altri capi di imputazione per indicare la forma tentata dei fatti contestati.
Altro reato contestato nella richiesta cautelare.
Richiamato in relazione al concorso formale/prosecuzione criminosa nei fatti contestati.
Massime di principio
- L'atto con cui il giudice dispone l'interrogatorio preventivo fuori dai casi previsti dalla legge può essere illegittimo, ma non è per ciò solo abnorme: l'abnormità presuppone un atto avulso dal sistema processuale oppure tale da determinare una stasi irrimediabile del procedimento.
- L'interrogatorio preventivo non è abnorme quando si colloca nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice e non impedisce la prosecuzione del procedimento, perché la richiesta cautelare può essere eventualmente riproposta.
- Ai fini dell'impugnazione del pubblico ministero è necessario un interesse concreto e attuale, cioè un'utilità idonea a rimuovere effetti pregiudizievoli ancora esistenti al momento della decisione; se l'interrogatorio si è già svolto e la misura è stata rigettata, l'interesse al ricorso può mancare.
- La previsione dell'interrogatorio preventivo ex art. 291 c.p.p. opera come regola generale, ma incontra eccezioni tassative collegate a specifiche esigenze cautelari e a determinati reati; il giudice non può ampliarne discrezionalmente l'ambito.
- La mera anticipazione di valutazioni di merito da parte del giudice, se inserita in un provvedimento comunque espressione di poteri processuali e non produttivo di stasi irreversibile, non basta a qualificare l'atto come abnorme.
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