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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02770/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno riducendo la pena per il delitto di bancarotta semplice documentale. In cassazione ha dedotto, con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo l'incongruità del diniego rispetto, da un lato, al riconoscimento delle attenuanti generiche e, dall'altro, alla riduzione della pena. Il primo motivo, relativo all'abitualità ostativa, è stato ritenuto assorbito dalla Corte di legittimità, perché già sufficiente una sola ratio decidendi a sorreggere il diniego dell'esimente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo il diniego richiamando natura e gravità dell'illecito, finalità e modalità della condotta. Ha inoltre escluso ogni contraddizione tra il diniego dell'art. 131-bis c.p. e il riconoscimento delle attenuanti generiche o la riduzione della pena, trattandosi di istituti fondati su parametri diversi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice, con valutazione discrezionale sorretta da motivazione congrua, valorizzi natura e gravità dell'illecito, finalità e modalità della condotta. Il giudizio è fondato su criteri oggettivi e non è automaticamente incompatibile con il riconoscimento delle attenuanti generiche o con una riduzione della pena.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche si fondano su parametri diversi da quelli dell'art. 131-bis c.p., prevalentemente riferiti ai profili soggettivi del reo; pertanto il loro riconoscimento non contraddice il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato quale parametro di valutazione sia per la particolare tenuità del fatto sia per la commisurazione della pena, ma in relazione a finalità diverse; l'attenuazione del trattamento sanzionatorio non implica di per sé la sussistenza della causa di non punibilità.

  • art. 627 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; non determinabile.

Massime di principio

  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo se il giudice indica elementi rilevanti, anche solo alcuni tra quelli previsti, purché la motivazione evidenzi in modo non illogico la non modesta offensività del fatto.
  • Non vi è contraddizione necessaria tra il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. e la concessione delle attenuanti generiche, poiché i due istituti hanno presupposti e criteri di valutazione differenti: oggettivi i primi, prevalentemente soggettivi le seconde.
  • Analogamente, la riduzione della pena non implica di per sé la riconoscibilità della particolare tenuità del fatto, perché la commisurazione sanzionatoria e la non punibilità per tenuità rispondono a logiche diverse.
  • In sede di legittimità non è censurabile nel merito la valutazione discrezionale del giudice di appello sulla tenuità del fatto, salvo manifesta illogicità o violazione dei criteri normativi.
  • Se il diniego della causa di non punibilità è sorretto da più rationes decidendi autonome, è sufficiente che una sola resista al ricorso perché il motivo sia assorbito e il ricorso possa essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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