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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29373/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'appello di Venezia che aveva ritenuto sussistente il reato di furto aggravato in concorso (artt. 110, 624, 625 c.p.), deducendo plurime censure tra cui: vizio di motivazione e travisamento probatorio per aver fondato la condanna prevalentemente sulla testimonianza della guardia giurata Salzano; mancata valutazione e ricostruzione delle dichiarazioni difensive e confessorie; carenza di elementi per ritenere la partecipazione (anche solo come "palo"); errore nella qualificazione del fatto (tentativo vs consumazione); illegittima applicazione delle aggravanti, in particolare dell'art. 61 n.5 c.p. (aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la difesa) e dell'art. 625 n.7 c.p. (beni esposti alla pubblica fede), nonché l'applicazione di un'aggravante (art. 625 n.5 c.p., tre o più persone) mai contestata nell'imputazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante prevista dall'art. 61, n.5 c.p. e all'aggravante di cui all'art. 625, n.5 c.p. (questa ultima mai contestata e dunque da espungere ex art. 517 c.p.p.). Rilevando che residuava soltanto l'aggravante di cui all'art. 625, n.7 c.p., la Corte ha preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato (fatto del 14/07/2010, termine prescrizionale massimo decorso il 14/01/2018) e ha annullato senza rinvio l'intera sentenza per estinzione del reato per prescrizione. Per tale motivo la Corte ha ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento sul merito e ha escluso la pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla partecipazione in concorso; usato per inquadrare la responsabilità dei coimputati

  • art. 61, n. 5 cod. pen.

    Aggravante dell'aver approfittato di circostanze di tempo, luogo o persona che ostacolano la difesa; la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio di questa aggravante per le ragioni esposte (non ritenuta integrata dal primo giudice)

  • art. 624 cod. pen.

    Furto: norma portante dell'imputazione; la condanna era fondata sul riconoscimento del furto aggravato

  • art. 625, n. 7 cod. pen.

    Aggravante per furto su beni esposti alla pubblica fede; unica aggravante residua dopo l'espunzione delle altre e tenuta in considerazione nel calcolo della prescrizione

  • art. 625, n. 5 cod. pen.

    Aggravante per fatto commesso da tre o più persone: non risultando mai contestata, la Corte ne ha ordinato l'espunzione dall'imputazione (violazione art. 517 c.p.p.)

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Richiede la contestazione dell'aggravante nell'imputazione; la sua inosservanza comporta l'immediata espunzione dell'aggravante dal thema decidendum

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    Criteri di motivazione in tema di giudizio sulla prova indiziaria; richiamata dalle censure difensive sulla genericità della motivazione

  • art. 56 cod. pen.

    Regime della responsabilità penale e partecipazione: citato nelle censure relative alla configurazione della responsabilità per concorso

  • art. 62 e art. 62-bis cod. proc. pen.

    Norme relative alle circostanze attenuanti e all'utilizzabilità di dichiarazioni; richiamate nel contesto delle dichiarazioni confessorie e della loro utilizzazione

  • art. 157 cod. pen.

    Disciplina dei termini di prescrizione: utilizzata per il computo del termine prescrizionale massimo

  • art. 161 cod. pen.

    Ulteriore regola sul calcolo della prescrizione; combinato disposto con l'art.157 per stabilire il termine di 7 anni e 6 mesi decorso

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Pronuncia assolutoria di merito: la Corte ha escluso la sua applicazione, ritenendo congrue le valutazioni della Corte di merito e che non sussistessero condizioni per assoluzione d'ufficio

  • Giurisprudenza Sez. U (citata)

    Richiami a principi consolidati secondo cui la presenza di una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) rende superflua la valutazione di eventuali nullità o viceversa il rinvio al giudice di merito

Massime di principio

  • Un'aggravante che non risulti contestata nell'imputazione (art. 517 c.p.p.) deve essere espunta e non può formare oggetto di valutazione nel thema decidendum.
  • Se in sede di legittimità risulta intervenuta la prescrizione del reato, la Cassazione può annullare senza rinvio e dichiarare il reato estinto: ciò rende superflua ogni ulteriore valutazione sul merito e sulle eventuali nullità processuali.
  • La mancanza di specifica contestazione delle aggravanti da parte dell'accusa può determinare l'annullamento limitato di quella parte della sentenza senza necessità di rinvio, e può incidere anche sul calcolo degli effetti sanzionatori e sulla prescrizione.
  • Le censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove (testimonianze, confessioni) restano rilevanti, ma perdono efficacia pratica quando sussiste una causa di estinzione del reato; tuttavia è opportuno sollevarle tempestivamente per evitare conferme in grado intermedio.
  • Per evitare contestazioni sulla legittimità dell'imputazione, il PM deve indicare esplicitamente tutte le circostanze aggravanti che intende far valere; diversamente esse sono esposte a cancellazione.
  • Il calcolo della prescrizione deve essere eseguito con attenzione: la decorrenza e le eventuali cause di sospensione/interruzione possono determinare l'estinzione del reato anche dopo passaggi giudiziari successivi.
  • La Corte di Cassazione, richiamando orientamenti delle Sezioni Unite, può dichiarare l'estinzione del reato senza rinviare quando la causa estintiva è manifesta e rende incompatibile il rinvio al giudice di merito.

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