Cassazione Penale, Sentenza n. 34647/2025 del 23/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente contestava il decreto del 07/01/2025 con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia aveva dichiarato inammissibile, inaudita altera parte, il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Verona del 02/12/2024 che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata. Il Presidente aveva motivato l'inammissibilità richiamando il mancato rispetto delle norme formali di impugnazione (artt. 581 e 582 c.p.p.). La difesa ha dedotto che il Presidente non aveva competenza a decidere il reclamo (che è impugnazione attribuita al Collegio ex art. 69-bis Ord. pen.) e che, se fosse stata applicata la declaratoria di inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p., l'atto avrebbe dovuto comunque essere adottato dal Collegio ai sensi dell'art. 591 c.p.p., con conseguente nullità assoluta del decreto emesso dal Presidente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che il Presidente non aveva il potere di pronunciare il decreto di inammissibilità sul reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata. La Corte ha affermato che il reclamo al Tribunale di sorveglianza è impugnazione la cui inammissibilità, nei casi tassativi dell'art. 591 c.p.p., deve essere dichiarata con ordinanza dal giudice dell'impugnazione (organo collegiale) e non dal Presidente. Il provvedimento è stato ritenuto affetto da nullità assoluta per violazione delle norme sulla costituzione del giudice (art. 178 c.p.p.), rilevabile d'ufficio; di conseguenza la Corte ha annullato il decreto e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia per un nuovo giudizio da svolgersi previa instaurazione del contraddittorio (richiamando le regole degli artt. 666, commi 3 e ss., e 678 c.p.p. in combinato disposto con gli artt. 623 e 604 c.p.p. per il rinvio dopo nullità).
Norme richiamate
Indicato come norma di riferimento sulle norme generali di impugnazione che, secondo il decreto impugnato, non sarebbero state rispettate; la Corte richiama comunque che le specifiche regole sull'impugnazione del reclamo al Tribunale di sorveglianza prevalgono sulla procedura applicata dal Presidente
Richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. come disciplina formale delle impugnazioni; la Corte rileva che il semplice richiamo a difetti formali non legittima la pronuncia del Presidente sul reclamo che compete al Collegio
art. 568 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati nel ricorso come parte della disciplina delle impugnazioni e dei relativi rimedi; la Corte considera necessario applicare correttamente le norme che regolano la fase di impugnazione, ma soprattutto la regola sulla competenza dell'organo collegiale
art. 53 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Menzi0nata nel ricorso come parte della disciplina penitenziaria eventualmente rilevante; la decisione ribadisce che le norme dell'ordinamento penitenziario devono conciliarsi con le regole processuali sull'impugnazione e sulla competenza del Tribunale di sorveglianza
art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Norma chiave: attribuisce al Magistrato di sorveglianza la prima decisione sulle istanze (es. liberazione anticipata) e al Tribunale di sorveglianza il sindacato di reclamo; la Corte interpreta che il reclamo è impugnazione di competenza collegiale e non decisione monocratica del Presidente
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di dichiarare de plano l'inammissibilità per manifesta infondatezza in casi parificabili; la Corte precisa che tale strumento può applicarsi solo in ipotesi ristrette (richieste identiche o prive di condizioni previste dalla legge) e non al reclamo al Tribunale di sorveglianza, che rientra nel genus delle impugnazioni
Stabilisce i casi tassativi di inammissibilità che devono essere dichiarati con ordinanza dal giudice dell'impugnazione; la Corte afferma che la declaratoria di inammissibilità nei casi previsti da questa norma è competenza del Collegio e non del Presidente
Norma sulla nullità per violazione delle norme sulla costituzione del giudice; la Corte la applica per ritenere la pronuncia monocratica del Presidente nulla per incompetenza del giudice
Richiamata in connessione con l'art. 178 come causa di nullità, la Corte dispone l'annullamento del provvedimento impugnato per nullità relativa alla composizione del giudice
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la rilevazione d'ufficio della nullità; la Corte la utilizza per sottolineare che la nullità della pronuncia va rilevata anche senza istanza delle parti
art. 623, comma 1, lett. b, e art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione agli effetti in caso di nullità accertata: la Corte dispone l'annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio conformemente a tali disposizioni
Richiamato in relazione all'instaurazione del contraddittorio nelle impugnazioni davanti al Tribunale di sorveglianza; la Corte ordina che il nuovo giudizio sia svolto previa instaurazione del contraddittorio conformemente a questa norma e agli artt. 666 commi 3 e ss.
Massime di principio
- Il reclamo al Tribunale di sorveglianza, proposto avverso provvedimenti del Magistrato di sorveglianza (es. rigetto della liberazione anticipata), è un mezzo di impugnazione che deve essere esaminato e deciso dall'organo collegiale (Tribunale di sorveglianza) e non dal Presidente monocraticamente.
- La declaratoria di inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. è uno strumento eccezionale e limitato: può essere utilizzata solo per richieste identiche ad altre già rigettate o prive delle condizioni previste direttamente dalla legge, non per sopprimere il rimedio del reclamo che rientra nelle impugnazioni disciplinate dall'art. 591 c.p.p.
- La violazione delle norme sulla costituzione del giudice (decisione adottata da organo incompetente) determina nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p., rilevabile d'ufficio, con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
- Quando si contesta un decreto di inammissibilità per supposti vizi formali, è necessario indicare e dimostrare la sussistenza dei requisiti di impugnazione; tuttavia, se la competenza è attribuita alla decisione collegiale per legge, il vizio di competenza prevale e comporta la nullità del provvedimento.
- In caso di accertata nullità per costituzione del giudice, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio al giudice competente e lo svolgimento del nuovo procedimento con il necessario contraddittorio (artt. 666 commi 3 e ss., 678 c.p.p.).
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