Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21559/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una procedura espropriativa avviata dal Comune per realizzare una palestra scolastica su aree in comunione tra più soggetti privati, destinate dallo strumento urbanistico in parte a zona per attrezzature scolastiche pubbliche e in parte a fascia di rispetto stradale. L’indennità provvisoria non fu accettata, così la stima fu rimessa alla Commissione provinciale espropri, quindi impugnata davanti alla Corte d’appello di Milano sia dal Comune sia da una comproprietaria. La Corte territoriale, dopo una sentenza non definitiva che aveva escluso il carattere espropriativo del vincolo di destinazione a edilizia scolastica e rigettato la domanda di indennità per reiterazione del vincolo, determinò l’indennità definitiva valorizzando le aree standard con criteri di mercato, riconoscendo un valore al mq superiore a quello agricolo. Il Comune ricorreva per cassazione con due motivi: denunciava falsa applicazione delle norme sull’indennità di esproprio e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d’appello avesse illegittimamente attribuito alle aree una "vocazione edificatoria" e avesse applicato un criterio di "monetizzazione" proprio delle aree edificabili oggetto di lottizzazione, nonostante il giudicato interno sull’inedificabilità; contestava inoltre che la destinazione a standard scolastico consentisse un valore diverso da quello agricolo, poiché la realizzazione delle opere sarebbe possibile solo tramite concessione del diritto di superficie e non mediante iniziativa privata libera. I resistenti replicavano con controricorso e ricorso incidentale condizionato, poi rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Comune, reputando infondata la censura di violazione del giudicato interno e corretta la decisione della Corte d’appello nella parte in cui aveva escluso la natura edificatoria dei suoli ma aveva comunque liquidato l’indennità sulla base del loro valore di mercato come aree standard dotate di autonomo valore economico. La Suprema Corte ha ribadito che la destinazione a edilizia scolastica comporta un vincolo conformativo e rende il suolo non edificabile; tuttavia, ai fini dell’indennità, per i terreni non edificabili il criterio è quello del valore venale pieno, con possibilità per l’espropriato di dimostrare una utilizzabilità ulteriore e diversa da quella agricola, purché consentita dalla pianificazione. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che la stima non era stata effettuata assumendo il bene come edificabile, ma usando in via parametrica il prezzo di monetizzazione delle aree standard nei piani di lottizzazione, quale indice di mercato per aree di cessione con autonomo valore. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    individua il rimedio dell’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio davanti alla Corte d’appello.

  • art. 37 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    per la determinazione dell’indennità di esproprio occorre fare riferimento al prezzo di mercato del bene espropriato.

  • art. 40 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    il criterio del valore agricolo medio è richiamato come criterio dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale; non è più utilizzabile come base esclusiva di stima.

  • art. 46, comma 2, L. Regione Lombardia n. 12 del 2005

    viene richiamato dal ricorrente per sostenere che la monetizzazione riguarda la mancata cessione di aree in ambito di lottizzazione e non la valutazione di aree standard espropriate.

  • art. 324 c.p.c.

    la Corte esclude che si sia formato giudicato interno sulla questione dell’inedificabilità nei termini prospettati dal ricorrente, perché la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 361 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la mancata impugnazione della sentenza non definitiva avrebbe consolidato il punto; la Corte osserva che il riferimento dell’articolo riguarda le domande e non una mera questione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    sono i vizi di ricorso prospettati: falsa applicazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 39 L. 25 giugno 1865, n. 2248, all. E

    viene indicato come base del criterio generale del valore venale pieno per i terreni non edificabili dopo la caduta del VAM.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Corte cost. n. 181 del 2011

    ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio per la stima dei terreni agricoli/non edificabili.

Massime di principio

  • La destinazione urbanistica a edilizia scolastica integra un vincolo conformativo e rende il suolo non edificabile, sicché non può essere utilizzata, per la stima dell’indennità, una qualificazione del bene come area edificabile.
  • Dopo la caduta del criterio del valore agricolo medio, l’indennità per i terreni non edificabili va determinata secondo il valore venale di mercato, potendo rilevare anche utilizzazioni ulteriori e diverse da quella agricola, purché siano consentite dalla pianificazione e dalla normativa vigente.
  • In materia espropriativa, il metodo sintetico-comparativo è il criterio più idoneo a ricostruire il giusto prezzo di mercato, perché fa riferimento a dati reali di compravendita di beni con caratteristiche identiche o similari.
  • Per sostenere una stima superiore al valore agricolo, l’espropriato deve allegare e provare le oggettive caratteristiche del fondo e le utilizzazioni intermedie assentite dal piano urbanistico; in mancanza, non è consentito attribuire al bene un valore fondato su mere ipotesi edificatorie.
  • Il ricorso per cassazione che invochi il giudicato interno deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione definitiva non si fonda sul punto asseritamente coperto da giudicato, la censura è infondata.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.