Cassazione Civile, Ordinanza n. 18191/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto corretta la regolazione delle spese e, comunque, escludendo che l'INPS fosse tenuto ad accertare d'ufficio il requisito del mancato ricovero. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di indennità di accompagnamento. Il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, la prestazione era stata corrisposta; la Corte d'appello di Roma ha ritenuto corretta la compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice, osservando che non era stata provata la previa presentazione del modello AP70 con i dati socio-economici. La parte ricorrente ha impugnato la decisione con un motivo ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c., sostenendo che l'INPS avrebbe dovuto accertare d'ufficio i requisiti per la prestazione, in particolare il mancato ricovero dell'assistito in istituti di cura. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché la circostanza del ricovero gratuito o meno è un fatto noto solo all'interessato e dunque da lui provato, trattandosi di elemento negativo essenziale per il diritto alla prestazione.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso è stato proposto ai sensi di questa norma, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sull'accertamento dei requisiti della prestazione, affermando che il requisito del mancato ricovero gratuito è circostanza che grava sull'interessato provare.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al meccanismo del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a prestazioni assistenziali, il requisito del mancato ricovero gratuito in istituti di cura, quando costituisce presupposto essenziale della prestazione, è un fatto nella disponibilità dell'interessato e deve essere provato da chi lo allega.
- Non può pretendersi che l'ente previdenziale accerti d'ufficio circostanze negative che sono conoscibili principalmente o esclusivamente dall'assistito, specie quando esse condizionano il diritto alla prestazione richiesta.
- La censura che imputi all'ente previdenziale l'omesso accertamento officioso di un requisito negativo essenziale è manifestamente infondata se la circostanza è nella sfera di conoscibilità del richiedente e quindi soggetta al relativo onere probatorio.
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