Sentenza del 04/04/2018 n. 8296 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della cartella per imposte di registro, ipotecaria e catastale, notificata e ricevuta dalla società il 7 luglio 2009. Con i primi tre motivi, esaminati congiuntamente, la ricorrente sosteneva che la notificazione fosse nulla perché effettuata direttamente dal concessionario tramite posta, senza relata, in violazione delle norme sulle notificazioni. Con il quarto motivo contestava la prova dell’indicazione in cartella del responsabile del procedimento, affermando che la mancanza della relata non attestasse l’integrità del documento notificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi: l’agente della riscossione può notificare direttamente la cartella con raccomandata e avviso di ricevimento, senza relata, e la consegna si prova con l’avviso di ricevimento. Ha inoltre osservato che la tempestiva impugnazione della cartella avrebbe comunque sanato un’eventuale nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, senza però rimuovere un’eventuale decadenza sostanziale dell’Amministrazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico, privo di adeguata specificità e non rivolto contro la concreta motivazione della CTR, che aveva desunto l’indicazione del responsabile del procedimento dal documento n. 7, pagina 4, prodotto da Equitalia; la censura chiedeva in sostanza una nuova valutazione delle prove. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza impugnata, che aveva confermato la legittimità della cartella, è rimasta ferma.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1
In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
La cartella può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, come modalità alternativa alle forme di notificazione affidate ai soggetti indicati nella prima parte della disposizione.
D.M. Poste e Telecomunicazioni 9 aprile 2001
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.
Quando la cartella è inviata direttamente per raccomandata, l’avviso di ricevimento prova la consegna e la data di perfezionamento della notifica; non occorre una relata separata.
Codice di procedura civile, artt. 156 e 160
La nullità della notifica della cartella esattoriale, atto avente duplice natura di comunicazione dell'estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all'atto di precetto nel rito ordinario, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l'espresso richiamo, operato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 alle norme sulle notificazioni del codice di rito.
Un vizio di nullità della notifica della cartella può essere sanato se l’atto ha comunque raggiunto il proprio scopo; la tempestiva proposizione del ricorso contro la cartella può dimostrare tale raggiungimento, con effetto sanante ex tunc. Ciò non elimina, tuttavia, un’eventuale decadenza sostanziale dell’Amministrazione.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31
In secondo luogo, il motivo non si fa carico della specifica ratio decidendi adottata dal giudice di merito, secondo cui l'avvenuta indicazione del responsabile del procedimento - effettivamente necessaria D.L. n. 248 del 2007, ex art. 36, comma 4 ter, convertito in L. n. 31 del 2008, trattandosi di cartella successiva al 1 giugno 2008 risultava provata dal documento n. 7 (pagina n. 4) prodotto da Equitalia.
Per le cartelle successive al 1° giugno 2008, la sentenza considera necessaria l’indicazione del responsabile del procedimento. Nel caso concreto, la sua presenza risultava dalla documentazione acquisita e la relativa valutazione probatoria del giudice di merito non poteva essere riesaminata in cassazione sulla base di una censura inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 366, nn. 3, 4 e 6
In primo luogo, esso è formulato in maniera oscura e generica, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6; segnatamente là dove non chiarisce la relazione asseritamente intercorrente tra la mancanza di relata di notifica da un lato e, dall'altro, l'effettiva indicazione - in cartella - del responsabile del procedimento.
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere esposto con chiarezza e specificità, indicando i fatti e gli atti rilevanti e spiegando il nesso tra l’errore denunciato e la decisione impugnata; una censura generica o non autosufficiente è inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 115
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma la Corte non ha accolto una contestazione di violazione delle regole probatorie: ha ritenuto la censura inammissibile perché generica e volta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
Codice di procedura civile, art. 93
dispone ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese così liquidate a favore dei difensori antistatari.
Il giudice può disporre che le spese liquidate siano pagate direttamente ai difensori che si dichiarano antistatari.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento: in questa modalità non è necessaria una relata separata.
- L’avviso di ricevimento costituisce prova della consegna e della data in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario.
- Se il contribuente riceve la cartella e la impugna tempestivamente, un’eventuale nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo; tale sanatoria non rimedia a un’eventuale decadenza sostanziale dell’Amministrazione.
- Per le cartelle successive al 1° giugno 2008, l’indicazione del responsabile del procedimento è necessaria; la contestazione della sua assenza deve essere specifica e riferita al contenuto della cartella.
- In cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle prove a quella motivatamente svolta dal giudice di merito: occorre indicare un preciso vizio di diritto o di motivazione, rispettando i requisiti di specificità e autosufficienza.
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