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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13878/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per corruzione in atti giudiziari, falso ideologico aggravato e altri reati, deducendo, a seconda dei casi: vizi di motivazione (mancanza, omissione, illogicità, travisamento della prova), errata valutazione delle intercettazioni e dei tabulati, generiche 'letture alternative' del materiale probatorio, richiesta di derubricazione dei reati (es. in induzione indebita o art. 319-quater), domande di riconoscimento di circostanze attenuanti e benefici (pena sospesa), nonché contestazioni di illegittima applicazione di nuove pene accessorie introdotte da legge successiva ai fatti (in particolare la incapacità perpetua di contrattare con la P.A.). Massimo Cella, specificamente, aveva inoltre concluso un concordato ai sensi dell'art. 599-bis e dedotto violazione del divieto di reformatio in peius e l'illegittimità dell'applicazione retroattiva della nuova pena accessoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti gli imputati tranne quello di Massimo Cella. In ordine a Cella la Corte ha accolto il motivo relativo all'illegittima applicazione della pena accessoria (incapacità perpetua di contrattare con la P.A.) perché la norma che la introduce (art. 317-bis, per la parte qui rilevante) è successiva ai fatti; ha quindi annullato senza rinvio le condanne per i reati di corruzione in atti giudiziari e per il peculato a lui ascritti ritenendoli estinti per decorso del termine massimo di prescrizione. Resta invece irrevocabile la condanna per i reati di falso ideologico aggravato nei confronti di Cella e degli altri imputati: tali capi sono rimandati a diversa sezione della Corte d'appello per la rideterminazione della pena relativa. Per gli altri ricorrenti (Costarelli, Gabrielli, Vismara, Magnani, Tripodo, Liberali, Righetti, Pesatori, Massironi, Bozzoli) la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato gli appellanti alle spese di cassazione e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (fissata in euro 3.000 ciascuno). Inoltre è stata disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano affinché corregga un errore materiale nel dispositivo relativo alla revoca, nella sentenza impugnata, della pena accessoria (incapacità a contrattare con la P.A.). La Corte ha altresì ricordato il principio per cui l'inammissibilità dell'impugnazione impedisce che si rilevi d'ufficio la prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    regolamenta il concordato tra imputato e pubblico ministero; la Corte ha verificato che l'accordo è stato rettificato in udienza e che la pena risultante non ha comportato reformatio in peius nel caso di Cella

  • art. 2, comma 4 cod. pen.

    principio della legge più favorevole e divieto di irretroattività della norma più sfavorevole: applicato per escludere l'uso di una pena accessoria introdotta dopo il fatto

  • art. 317-bis c.p.

    norma che prevede, tra l'altro, l'incapacità a contrattare con la P.A.; la Corte ha ritenuto la pena accessoria non applicabile retroattivamente ai fatti anteriori all'entrata in vigore

  • art. 319-ter c.p.

    fattispecie di corruzione in atti giudiziari contestata agli imputati; la Corte ha valutato la prescrizione di tali reati nel caso di Cella

  • art. 476, comma 2 c.p.

    circostanza aggravante per i falsi in atti pubblici 'fidefacenti'; la Corte ha confermato la rilevanza e la permanenza delle condanne per tali falsi

  • art. 159 c.p.

    riferito alla sospensione e interruzioni della prescrizione nella ricostruzione temporale della maturazione del termine di prescrizione

  • artt. 129 e 609, comma 2 c.p.p.

    principi sulla formazione del rapporto processuale e sulla rilevabilità d'ufficio della prescrizione: la Corte ha sottolineato che l'inammissibilità impedisce la formazione di valido rapporto processuale e quindi impedisce di rilevare la prescrizione intervenuta dopo l'appello

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    limiti della censura in Cassazione sui vizi di motivazione: la Corte ha ribadito che il sindacato è possibile solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza o da atti specificati

  • art. 533 c.p.p.

    criterio del 'oltre ogni ragionevole dubbio' nella valutazione della prova penale; la Corte ha precisato che tale principio non amplia i limiti del sindacato di legittimità

  • art. 192 c.p.p.

    onere motivazionale del giudice di appello e possibilità/limiti del rinvio 'per relationem'; la Corte ha chiarito quando è obbligatoria la motivazione rafforzata e quando è legittimo il richiamo alla prima sentenza

Massime di principio

  • In Cassazione i rilievi basati su diversa valutazione del materiale probatorio sono, di regola, inammissibili: è sindacabile la motivazione del giudice di merito solo se manca, è manifestamente illogica o contraddittoria 'ictu oculi' o se vi è travisamento della prova indicato specificamente.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e, di conseguenza, preclude che la Corte di cassazione rilevi d'ufficio la prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza impugnata.
  • Una pena accessoria introdotta da norma successiva al fatto non può essere applicata retroattivamente per effetto del principio della legge più favorevole (art. 2 cod. pen.).
  • In processi con più capi di imputazione ogni capo ha autonomia: è possibile l'annullamento parziale (senza rinvio) per alcuni capi (es. prescrizione) lasciando fermi gli altri capi non impugnati o non assorbiti.
  • I correttivi di mera natura materiale o gli errori formali del dispositivo, se individuabili chiaramente nella motivazione, devono essere corretti dalla Corte di appello di merito; la Cassazione può disporre la trasmissione per tale correzione quando necessario.
  • La qualificazione tra corruzione e forme di induzione indebita richiede valutazione della par condicio tra le parti: la sussistenza della soggezione/prevaricazione orienta verso induzione, la scelta consapevole e utilitaristica verso la fattispecie corruttiva.
  • I motivi in cassazione devono essere specifici e indicare gli atti o le parti della motivazione che si contestano; motivi generici o ricostruzioni alternative dei fatti sono normalmente dichiarati inammissibili.

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