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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14917/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per plurimi reati (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, falso materiale del privato in atto pubblico ed evasione). Il ricorrente ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento del rapporto di specialità ex art. 15 c.p. tra l'art. 374-bis c.p. e l'art. 482 c.p., sostenendo che il falso materiale sarebbe stato assorbito dal reato di false attestazioni all'autorità giudiziaria (concorso apparente di norme) e che la Corte territoriale avrebbe adottato un confronto finalistico anziché strutturale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che le condotte contestate fossero due e distinte anche cronologicamente: la materiale formazione del certificato medico falso (falso materiale in atto pubblico, artt. 476 e 482 c.p.) e, successivamente, la mendace dichiarazione rivolta al Magistrato di sorveglianza (falso ideologico del privato ai sensi dell'art. 374-bis c.p.). Perciò si configura concorso materiale di reati, non concorso apparente o specialità. La Corte ha inoltre precisato che l'art. 374-bis sanziona la falsità ideologica delle dichiarazioni indirizzate all'autorità giudiziaria e prescinde dall'autenticità materiale dell'atto; ha richiamato giurisprudenza consolidata (tra cui Taormina e altre pronunce) per escludere che 374-bis assorba i falsi materiali. P.Q.M.: rigetto del ricorso e conferma della condanna (testo integrale della parte sanzionatoria finale nel provvedimento).

Norme richiamate

  • art. 374-bis c.p.

    Norma volta a reprimere le false dichiarazioni/attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria; la Corte l'ha interpretata come fattispecie di falso ideologico del privato che prescinde dall'autenticità materiale dell'atto e richiede la falsità del contenuto idoneo a ingenerare affidamento probatorio.

  • art. 476 c.p.

    Norma sul falso materiale in atto pubblico commesso dal privato: la creazione di un documento apparentemente esistente che invece non è mai stato formato integra il reato di falso materiale, indipendentemente dal successivo uso.

  • art. 482 c.p.

    Richiamata in rapporto al falso materiale del privato in atto pubblico; la Corte la collega all'art. 476 per qualificare la fattispecie relativa alla produzione del certificato medico falso.

  • art. 385 c.p. in relazione all'art. 47-ter ord. pen.

    Norme evocabili per la contestazione di evasione rispetto al regime di esecuzione della pena (allontanamento non consentito dal luogo di detenzione domiciliare o misura alternativa).

  • art. 15 c.p.

    Norma sulla specialità invocata dal ricorrente (assorbimento di una fattispecie in un'altra); la Corte ha escluso l'applicazione della specialità perché qui sono emerse due condotte autonome e non un unico fatto rientrante simultaneamente in entrambe le fattispecie.

  • Sez. 5, n. 15786 del 19/03/2019 (Balestra) e Sez. 5, n. 39981 del 17/05/2018 (D'Agostino)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il falso materiale consiste nel far apparire esistente un atto che non lo è mai stato e che il successivo uso del documento contraffatto è irrilevante ai fini della configurazione del falso materiale.

  • Sez. 6, Sentenza n. 2967 del 23/09/2020 (Lafleur)

    Richiamata per sostenere che l'art. 374-bis è diretto a reprimere la falsità ideologica delle dichiarazioni agli organi giudiziari, collegando la fattispecie alla falsità del contenuto e alla sua idoneità probatoria.

  • Sez. 6, n. 8024 del 11/11/2015 (Taormina)

    Pronuncia utilizzata dalla Corte d'appello e richiamata dalla Cassazione per escludere che l'art. 374-bis possa essere esteso a ipotesi di falsità materiale, atteso che 374-bis sanziona una pluralità di condotte rientranti nello schema della falsità ideologica.

  • Sez. Un., n. 20667 del 23/02/2017 (Stalla) e altre Sezioni Unite citate

    La Corte ha considerato i principi delle Sezioni Unite relativi all'individuazione del bene giuridico protetto, osservando tuttavia che, anche a prescindere da valutazioni sul criterio della diversa oggettività giuridica, la fattispecie concreta comporta due condotte autonome che legittimano la qualificazione in concorso materiale.

Massime di principio

  • Quando sono presenti atti o comportamenti distinti nel tempo e nella modalità (es. produzione di un documento falso e, successivamente, dichiarazione mendace all'autorità che si avvale di quel documento) si tende a qualificare concorso materiale di reati anziché applicare la regola della specialità.
  • L'art. 374-bis c.p. tutela contro la menzogna ideologica rivolta all'autorità giudiziaria e non si sovrappone automaticamente al reato di falso materiale: va accertato se l'oggetto dell'accusa sia la falsità del contenuto della dichiarazione all'autorità oppure la creazione/materiale alterazione di un documento.
  • Il requisito decisivo per escludere la specialità è l'unicità del fatto materiale: la specialità opera solo se lo stesso fatto concretamente integrante più fattispecie è disciplinato in termini di assorbimento; se vi sono più atti distinti, la specialità non trova applicazione.
  • In fase difensiva è cruciale precisare quale sia l'atto rispetto al quale si contesta la falsità (il certificato medico o l'istanza al magistrato) e dimostrare, se possibile, la contemporaneità/identità fattuale per poter invocare l'assorbimento/specialità.
  • La strategia interpretativa delle Corti può richiamare sia il criterio della protezione di beni giuridici distinti sia l'analisi della pluralità di condotte: pertanto, l'argomentazione sul 'bene giuridico tutelato' è possibile ma non sempre decisiva se esistono elementi probatori di condotte autonome.
  • Se si vuole evitare il doppio addebito, è necessario provare l'unicità dell'evento e l'assenza di un atto materiale distinto; in mancanza, il rischio di cumulo di reati per falsità materiale e falsità ideologica è concreto.

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