Cassazione Penale, Sentenza n. 45450/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione riguardo alla conferma della misura di sicurezza della "libertà vigilata", nonostante la difesa avesse chiesto in appello la revoca di tale misura nell'ambito dell'impugnazione. In particolare si sosteneva che l'accordo tra le parti riguardasse anche la revoca della misura di sicurezza e che il giudice d'appello, o avrebbe dovuto respingere la richiesta delle parti seguendo l'art. 599-bis, comma 3, o avrebbe dovuto accogliere integralmente l'istanza concordata; inoltre si contestava l'assenza di motivazione sulla conferma della libertà vigilata, questione devoluta alla cognizione della Corte d'appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al profilo della mancanza di motivazione sulla misura di sicurezza. Ha accertato che l'accordo fra le parti, come risultante dal verbale, non comprendeva espressamente la questione della libertà vigilata, per cui il giudice d'appello era libero di decidere su quel punto ma era tenuto a motivare la sua decisione. Per l'assenza di motivazione relativa alla conferma della libertà vigilata la sentenza impugnata è stata annullata soltanto quanto a tale punto e il procedimento è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio sul tema, senza vincoli di merito per il giudice del rinvio. Per il resto la sentenza d'appello è stata confermata
Norme richiamate
La norma disciplina l'accordo fra le parti in appello e vincola il giudice a recepire o respingere l'accordo; se l'accordo non include una determinata questione, il giudice è libero di decidere su quella questione ma deve motivare la propria decisione
Riconoscimento dell'attenuante specificata in primo grado, ritenuta prevalente sulla recidiva nel calcolo della pena
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limiti di cassazione per le sentenze di patteggiamento quando la misura di sicurezza è stata oggetto dell'accordo tra le parti; la Cassazione può intervenire nei soli limiti previsti da questa disposizione
La motivazione della sentenza è sindacabile in Cassazione ai sensi della disciplina generale (vizio di motivazione) quando la misura di sicurezza non è stata oggetto dell'accordo tra le parti
Sezioni Unite n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)
Principio secondo cui, se la misura di sicurezza è oggetto dell'accordo tra le parti, il rimedio in Cassazione è limitato; se non è oggetto dell'accordo la censura resta valutabile come vizio di motivazione secondo l'art. 606
Massime di principio
- Quando le parti concordano in appello su determinati profili ai sensi dell'art. 599-bis, il giudice deve o accogliere o respingere l'accordo; se il giudice si discosta dall'accordo relativamente a quei profili deve procedere conformemente alla norma e motivare la decisione
- Se la misura di sicurezza (es. libertà vigilata) è stata espressamente inclusa nell'accordo tra le parti, la possibilità di impugnazione in Cassazione è più limitata (art. 448, comma 2-bis); se non è stata inclusa, la decisione del giudice è sindacabile per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606
- Il giudice d'appello è tenuto a motivare specificamente le decisioni su questioni devolute alla sua cognizione e oggetto di impugnazione: la mera conferma di una misura di sicurezza senza motivazione può determinare l'annullamento parziale e il rinvio
- In presenza di un accordo parziale tra le parti, è rilevante verificare chiaramente l'oggetto dell'accordo (come risulta dal verbale d'udienza): solo le questioni comprese nell'accordo sono sottoposte al regime vincolante di cui all'art. 599-bis
- In caso di annullamento limitato ad un punto per carenza di motivazione, il giudice del rinvio non è vincolato nel merito e deve riesaminare la questione con motivazione adeguata
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