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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14616/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ricorreva avverso l'esclusione, da parte del Tribunale del riesame, dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis comma 1 c.p. sia nella forma dell'utilizzo del metodo mafioso sia nella forma dell'agevolazione mafiosa, sostenendo che le modalità paramilitari, la massiccia partecipazione, la pianificazione e i collegamenti con soggetti contigui a clan giustificassero l'aggravante. I ricorrenti (Cascino e i Pelullo) impugnavano l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere del GIP e la conferma del riesame per vizio di motivazione, difetto di autonoma valutazione degli indizi per ciascun indagato, travisamento della prova, e insufficienza degli indizi per ritenere la loro consapevole partecipazione alla tentata rapina (in particolare contestando che la mera presenza, il trasporto di persone o la messa a disposizione di locali e mezzi costituissero gravi indizi di adesione al progetto criminoso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Cascino Claudio Giuseppe, Pelullo Francesco e Pelullo Giovambattista perché manifestamente infondati, ritenendo che il tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la valutazione degli elementi di prova e le esigenze cautelari e che le censure prospettate costituivano una rivisitazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rigettato il ricorso del Procuratore della Repubblica in relazione all'aggravante di cui all'art. 416‑bis comma 1 c.p., confermando la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui, pur esistendo modalità esecutive paramilitari e collegamenti organici tra alcuni indagati, mancavano gli elementi utili a configurare l'utilizzo del metodo mafioso o l'agevolazione del sodalizio, anche tenuto conto del territorio non caratterizzato da elevata presenza mafiosa. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.

    La Corte conferma che per l'aggravante e' necessario l'effettivo utilizzo del metodo mafioso, ossia l'impiego della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e la percezione nelle vittime di trovarsi di fronte a una consorteria mafiosa; modalità paramilitari e professionalità criminale non sono di per sé sufficienti se il contesto territoriale e gli elementi fattuali non inducono tale percezione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Invocato per i parametri di ammissibilità dei motivi in Cassazione: i ricorsi dei difensori sono stati ritenuti non conformi ai limiti del gravame di legittimità in quanto si limitavano a riesaminare il merito e la valutazione degli elementi di fatto.

  • art. 292, comma 2, lett. c‑bis, cod. proc. pen.

    Richiamato in materia di autonoma valutazione del giudice della cautela: la Corte ricorda che l'adozione della tecnica per incorporazione non esclude l'autonomia valutativa, purché emergano conoscenza degli atti e rielaborazione critica.

  • art. 56, art. 628 cod. pen.

    Norme penali relative al concorso nel tentativo di rapina: le censure dei ricorrenti su questi reati sono state trattate come rilievi di merito non idonei a fondare l'annullamento in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorso inammissibile; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia.

Massime di principio

  • Per configurare l'aggravante del metodo mafioso non basta la professionalità o la dimensione paramilitare dell'azione: occorre che la condotta evochi effettivamente, nei destinatari dell'aggressione, la prospettiva di trovarsi di fronte a una consorteria mafiosa (elemento anche territoriale come l'alta densità di presenza mafiosa può essere rilevante).
  • La Corte di Cassazione non rielabora il merito probatorio: i ricorsi avverso misure cautelari devono evidenziare vizi di legalità o illogicità manifesta della motivazione; semplici richieste di diversa valutazione degli elementi di fatto sono inammissibili.
  • L'adozione della tecnica di redazione per incorporazione non esclude la legittimità della decisione del giudice che si conformi alle valutazioni altrui, purché emerga conoscenza degli atti e una rielaborazione critica degli elementi indiziari per ciascun indagato.
  • La mera messa a disposizione di locali o mezzi, o il trasporto di persone, può integrare elementi indiziari rilevanti se risultano collegati a una più ampia attività di supporto logistico al progetto criminoso; ma da soli, in assenza di altri riscontri che dimostrino consapevolezza e adesione, potrebbero non essere sufficienti.
  • In contesti cautelari, l'incensuratezza o la posizione subalterna dell'indagato non escludono automaticamente la custodia cautelare se il contributo logistico e i legami emergenti dalle indagini appaiono idonei a giustificare la misura.

Testo integrale

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