Cassazione Penale, Ordinanza n. 13816/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione e cessione di sostanza stupefacente in lieve entità, con pena di mesi dieci di reclusione e euro 2.000 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, sostenendo che la sostanza sarebbe stata destinata all'assunzione personale dell'imputato e di un coinquilino, con conseguente insussistenza del reato; 2) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla conferma della recidiva, ritenuta fondata solo sui precedenti penali senza una concreta valutazione della pericolosità sociale; 3) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale per il diniego della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, censurando il richiamo ai precedenti e al rischio di recidiva e invocando la funzione rieducativa della pena e la finalità delle pene sostitutive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché ripetitivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, privi di critica analitica della motivazione impugnata e di puntuale enunciazione delle ragioni di diritto. Nel merito, il primo motivo è stato reputato infondato perché la motivazione valorizzava elementi probatori univoci di cessione a terzi e di destinazione allo spaccio, incompatibili con il consumo di gruppo; il secondo è stato ritenuto infondato perché la recidiva era stata confermata sulla base di una valutazione concreta della personalità e dei numerosi precedenti specifici e gravi; il terzo è stato respinto perché la sostituzione della pena detentiva breve è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito, correttamente motivata con prognosi negativa sulla capacità di adempiere all'obbligo pecuniario sostitutivo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
fattispecie di detenzione e cessione di sostanza stupefacente di lieve entità; la Corte conferma la qualificazione del fatto come cessione a terzi e non come mero consumo personale o di gruppo.
criterio di riferimento per la valutazione della gravità del fatto, della personalità del reo e della prognosi in tema di recidiva e di pene sostitutive.
non citato espressamente nel testo fornito, pertanto non inserito.
non citato espressamente nel testo fornito, pertanto non inserito.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
richiamato con riferimento alla disciplina delle pene sostitutive e alla permanenza della discrezionalità giudiziale ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e motivate dai giudici di merito, senza una specifica confutazione della ratio decidendi impugnata.
- Ai fini della distinzione tra consumo di gruppo e cessione di sostanza stupefacente rileva la preventiva acquisizione comune e la condivisione della sostanza; la presenza di un corrispettivo economico e di una consegna a terzi sono indici incompatibili con il consumo di gruppo.
- La destinazione allo spaccio può essere desunta da un complesso di elementi indiziari convergenti, quali rinvenimento di più dosi, strumenti per il confezionamento o il taglio, dichiarazioni dell'acquirente e incompatibilità del quantitativo con l'uso personale.
- La recidiva non opera come automatismo fondato sul solo dato formale dei precedenti penali, ma richiede una valutazione concreta della maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. e della personalità dell'imputato.
- La sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria non costituisce un diritto automatico dell'imputato, ma richiede una valutazione discrezionale del giudice di merito sulla concreta esigibilità e sulla prognosi di adempimento, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza di motivazione.
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