Ordinanza n. 62/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 05451/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti relativi al procedimento di VIA e alle determinazioni sulla qualificazione delle aree interessate dal progetto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio chiedendo la riforma della decisione e l’adozione di una misura cautelare propulsiva nei confronti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura. In particolare, ha dedotto quale periculum in mora il mancato immediato rilascio del provvedimento favorevole di VIA e il conseguente rischio che il procedimento attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri potesse concludersi negativamente, anche dopo un lungo intervallo temporale. Ha chiesto inoltre che le amministrazioni riformulassero le proprie determinazioni sull’attivazione del meccanismo previsto dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della l. n. 400/1988 e sulla qualificazione come idonee delle aree interessate dal progetto. L’appello cautelare è stato esaminato ai sensi dell’art. 62 c.p.a., con riferimento ai presupposti cautelari dell’art. 98 c.p.a. e, per il richiamo dell’art. 98, comma 2, c.p.a., dell’art. 55 c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora. Le allegazioni dell’impresa sono state giudicate generiche e non idonee a dimostrare un pregiudizio grave, irreparabile e imminente: il mancato rilascio della VIA favorevole e il rischio di una conclusione negativa del procedimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri configurano soltanto pregiudizi futuri ed eventuali. Il Collegio ha rilevato che anche il riferimento alla nuova disciplina del d.l. 21 novembre 2025, n. 175, non ancora convertito in legge, prospettava un rischio generico e meramente eventuale. Non è stata quindi ritenuta necessaria né ammissibile la misura propulsiva richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
qualora dall’esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile
Consente al giudice dell’impugnazione di disporre la sospensione dell’esecutività della decisione impugnata o altre misure cautelari quando l’esecuzione possa causare un pregiudizio grave e irreparabile.
Richiama l’applicazione dell’art. 55 c.p.a. alla tutela cautelare in appello.
allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso
Impone al richiedente di allegare e dimostrare il periculum in mora, consistente in un pregiudizio grave, irreparabile e temporalmente attuale.
in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato
Richiede che l’ordinanza cautelare valuti anzitutto il pregiudizio allegato e indichi i profili che consentono una ragionevole previsione sull’esito del ricorso.
art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. n. 400/1988
La disposizione è richiamata con riguardo al meccanismo del cui attivazione l’impresa chiedeva la riformulazione delle determinazioni amministrative.
La nuova disciplina è stata richiamata dalla parte per prospettare un possibile esito sfavorevole del procedimento; il Consiglio di Stato ha rilevato che il rischio era comunque futuro, eventuale e generico, anche perché il decreto-legge non era ancora convertito in legge.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, la parte deve allegare in modo concreto e specifico un pregiudizio grave, irreparabile e imminente derivante dall’esecuzione della decisione impugnata o dall’attesa della decisione di merito; la mera prospettazione di un futuro mancato conseguimento del bene della vita non è sufficiente.
- Il rischio che un procedimento amministrativo ancora in corso si concluda eventualmente in senso sfavorevole costituisce, se non accompagnato da elementi concreti di imminenza e irreparabilità, un pregiudizio futuro ed eventuale, inidoneo a fondare la tutela cautelare.
- La domanda di una misura cautelare propulsiva non può essere accolta quando è sorretta da allegazioni generiche e non dimostra il periculum in mora; in tal caso non occorre procedere a una favorevole valutazione cautelare degli ulteriori profili di fumus boni iuris.
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