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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 21 novembre 2025, n. 175

Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Normativa italiana25G00185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto-legge interviene sui crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0, prorogando al 27 novembre 2025 le comunicazioni e disciplinando integrazioni, cumulo e controlli. Modifica inoltre la disciplina delle aree idonee per impianti da fonti rinnovabili, con regole su agrivoltaico, aree onshore/offshore, procedure regionali e semplificazioni. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Misure urgenti su Transizione 5.0 e aree idonee per rinnovabili

Misure urgenti su crediti d’imposta e aree idonee per impianti da fonti rinnovabili

Il decreto-legge introduce interventi urgenti in due ambiti principali: il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0 e la disciplina delle aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Contiene inoltre una modifica mirata in materia di golden power, con particolare attenzione al settore finanziario.

Crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0

Le comunicazioni previste per l’accesso al credito d’imposta possono essere presentate fino al 27 novembre 2025. Per le comunicazioni inviate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, eventuali dati caricati in modo errato o documentazione/informazioni incomplete o illeggibili possono essere integrati, su richiesta del GSE, entro il termine indicato nella richiesta e comunque entro il 6 dicembre 2025.

Il mancato riscontro alle richieste di integrazione o di sanatoria entro i termini comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito. Resta però non sanabile la mancanza di elementi relativi alla certificazione della riduzione dei consumi energetici.

Divieto di cumulo e opzione tra crediti d’imposta

Viene chiarito che, per i medesimi beni agevolati, non è possibile presentare domanda sia per il credito d’imposta Transizione 5.0 sia per il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano presentato entrambe le domande devono optare, entro il 27 novembre 2025, per uno dei due crediti tramite modalità telematiche.

Se l’impresa opta per il credito Transizione 5.0 e il beneficio non viene riconosciuto per superamento del limite di spesa, resta salva, verificati i requisiti, la possibilità di accedere al credito per beni nuovi strumentali nei limiti delle risorse disponibili. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti, dopo la comunicazione di completamento dell’investimento e su richiesta del GSE, l’impresa deve rinunciare entro cinque giorni al credito non fruito, a pena di decadenza.

Vigilanza e controlli sul credito Transizione 5.0

Il GSE è incaricato della vigilanza sui soggetti abilitati a rilasciare le certificazioni, verificandone sia la correttezza formale sia, tramite piani di controllo, la rispondenza sostanziale alle disposizioni applicabili.

Sulla base della documentazione tecnica e di eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, il GSE effettua i controlli sui requisiti tecnici e sui presupposti del beneficio. Se emerge la mancanza dei presupposti, il GSE annulla la prenotazione del credito e, se l’elenco delle imprese beneficiarie è già stato trasmesso all’Agenzia delle Entrate, comunica l’esito per i conseguenti atti di decadenza o recupero dell’importo, con interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari relativi agli atti di recupero, il GSE è litisconsorte necessario.

Copertura finanziaria

Per le finalità della disciplina sul credito d’imposta è autorizzata una spesa di 250 milioni di euro per il 2025. Sono inoltre previsti effetti finanziari pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, coperti tramite diverse riduzioni e utilizzi di fondi e autorizzazioni di spesa.

Aree idonee per impianti da fonti rinnovabili su terraferma

La disciplina delle aree idonee viene riscritta e ampliata. Sono qualificate come idonee, tra le altre, le aree già occupate da impianti della stessa fonte oggetto di modifica, rifacimento, potenziamento o ricostruzione entro il limite del 20% di variazione dell’area occupata, le aree bonificate, cave e miniere cessate o degradate, discariche chiuse o ripristinate, siti e impianti in disponibilità di Ferrovie dello Stato e gestori ferroviari, concessionarie autostradali, gestori aeroportuali, beni demaniali militari e immobili statali individuati dall’Agenzia del demanio.

Per il fotovoltaico e il biometano sono previste ulteriori aree idonee specifiche, con distanze massime da zone industriali o infrastrutture e con una disciplina dedicata per aree interne a stabilimenti, edifici, parcheggi, invasi e aree del servizio idrico integrato.

Fotovoltaico a terra, agrivoltaico e limiti nelle zone agricole

L’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone agricole è consentita solo in alcune aree tassativamente indicate, con limitazioni ulteriori per gli impianti su suolo agricolo. Non si applicano tali limiti ai progetti per comunità energetiche rinnovabili, ad alcune misure PNRR/PNC e ai progetti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Resta sempre consentito l’agrivoltaico, purché realizzato con moduli adeguatamente elevati da terra e idoneo a conservare almeno l’80% della produzione lorda vendibile, secondo dichiarazione asseverata di un professionista abilitato allegata al progetto.

Competenze regionali, criteri e obiettivi al 2030

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, le Regioni e, entro 180 giorni, le Province autonome devono individuare con propria legge ulteriori aree idonee, nel rispetto dei principi fissati dal decreto. In caso di inerzia o di mancato rispetto dei principi, si applica il meccanismo sostitutivo previsto dalla legge n. 234 del 2012.

Le leggi regionali devono tutelare paesaggio, ambiente, aree agricole e forestali; evitare divieti generali e astratti; privilegiare superfici già edificate o impermeabilizzate; garantire una quota minima e massima di aree agricole idonee pari rispettivamente allo 0,8% e al 3% della SAU, con possibili limiti comunali differenziati. Le aree ricadenti in beni culturali e relative fasce di rispetto non possono essere qualificate come idonee, con specifiche fasce di 3 km per l’eolico e 500 metri per il fotovoltaico.

Le leggi regionali devono garantire il raggiungimento, al 2030, degli obiettivi di potenza installata indicati nella tabella allegata; sono previsti anche accordi interregionali di trasferimento statistico della potenza e regole per la ripartizione degli impianti ubicati su più territori.

Monitoraggio, concessioni autostradali e piattaforma digitale

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto di GSE e RSE, monitora periodicamente il raggiungimento degli obiettivi. Gli esiti sono trasmessi entro il 31 luglio di ogni anno alla piattaforma digitale dedicata.

Per le aree idonee in ambito autostradale, le concessionarie affidano le concessioni mediante procedure a evidenza pubblica, anche su istanza di parte, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità. In casi specifici possono essere utilizzate subconcessioni a società controllate o collegate, con obbligo di gara per lavori, servizi e forniture e con durata parametrata alla vita utile degli impianti e degli investimenti.

È inoltre istituita/disciplinata una piattaforma digitale per supportare Regioni e Province autonome nell’individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione, con sezione pubblica consultabile, interoperabilità con altra piattaforma del settore e un contatore delle SAU utilizzate.

Aree idonee a mare e semplificazioni procedurali

Per gli impianti off-shore sono considerate aree idonee quelle individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo. Sono inoltre idonee, in ogni caso, le piattaforme petrolifere in disuso e le aree entro 2 miglia nautiche, nonché i porti per impianti eolici fino a 100 MW, con eventuale variante del piano regolatore portuale entro sei mesi dalla domanda.

Per gli interventi in aree idonee è prevista una disciplina semplificata: per gli impianti ricadenti interamente in area idonea, la realizzazione non è subordinata all’autorizzazione paesaggistica, che resta espressa con parere obbligatorio e non vincolante. Se il parere non viene reso nei termini, l’autorità procedente decide comunque; nei procedimenti di autorizzazione unica relativi ad alcuni interventi i termini si riducono di un terzo.

Zone UNESCO e regime transitorio

Nelle zone di protezione dei siti UNESCO l’installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita solo per gli interventi elencati nell’allegato A.

Le nuove disposizioni sulle aree idonee e sulla semplificazione non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che restano disciplinate dalla normativa previgente. Per “procedure in corso” si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, incluse quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione sia già stata compiuta a tale data.

Modifiche in materia di golden power

Nel settore finanziario, compresi i comparti creditizio e assicurativo, viene chiarito il coordinamento tra poteri speciali e autorizzazioni europee competenti in materia prudenziale e concorrenziale. I poteri speciali non possono essere esercitati prima della conclusione dei procedimenti pendenti dinanzi alle Autorità europee e i termini per la notifica alla Presidenza del Consiglio non decorrono fino alla definizione di tali procedimenti.

Viene inoltre precisato che tra i presupposti rilevanti per l’esercizio dei poteri speciali rientrano anche i pericoli per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale, salvo che la tutela degli interessi essenziali dello Stato sia già adeguatamente garantita da una specifica regolamentazione di settore.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.

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