Cassazione Civile, Ordinanza n. 03073/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese tra tutte le parti e ha dato atto che non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1657/2021. Nel corso del giudizio di legittimità hanno però depositato rituale rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., datata 9 novembre 2022. Il curatore del fallimento ha aderito alla rinuncia. La Corte ha quindi verificato che non vi fossero ostacoli alla declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
Consente la rinuncia al ricorso per cassazione, che nel caso concreto è stata ritualmente depositata dai ricorrenti.
Regola gli effetti processuali della rinuncia nel giudizio di legittimità e consente la declaratoria di estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia ritualmente proposta dal ricorrente determina l’estinzione del processo quando non emergano ragioni ostative e la rinuncia sia efficace secondo le regole processuali.
- L’adesione alla rinuncia da parte del controricorrente rafforza la declaratoria di estinzione e rende normalmente non controvertibile la chiusura del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia non comporta automaticamente l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, che va escluso quando mancano i relativi presupposti processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02944/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02945/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02947/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02952/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02963/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02965/2023 del 01/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →