Cassazione Civile, Ordinanza n. 09832/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un’espropriazione presso terzi promossa dalla società resistente, il debitore esecutato ha proposto opposizione avverso l’assegnazione delle somme pignorate. Il giudice di primo grado ha qualificato l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l’ha rigettata. Il debitore ha quindi proposto appello, sostenendo che la corte d’appello avesse omesso di pronunciarsi sui motivi di merito del gravame e che vi fosse un omesso esame di fatti decisivi, oltre a dedurre violazione di legge e nullità del procedimento, anche in relazione alla possibilità di sospensione in pendenza di procedura di composizione della crisi. La società resistente ha contrastato il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d’appello non avesse omesso di pronunciarsi sul merito, ma avesse correttamente rilevato che la sentenza di primo grado, avendo qualificato l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non era appellabile. In applicazione del principio dell’apparenza, il mezzo di impugnazione esperibile era soltanto il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., non l’appello. Conseguentemente, l’inammissibilità dell’appello era corretta e il ricorso per cassazione è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La qualificazione dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi comporta che la decisione che la definisce non è appellabile, ma segue il regime impugnatorio proprio dell’opposizione agli atti esecutivi.
La sentenza resa sull’opposizione agli atti esecutivi è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, non con appello.
art. 111 Cost.
È il rimedio impugnatorio esperibile avverso la decisione non appellabile resa su opposizione agli atti esecutivi.
È stata invocata dal ricorrente per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
È stata invocata dal ricorrente per dedurre nullità del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stata invocata dal ricorrente per denunciare omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il rito camerale e per il deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, rileva la qualificazione dell’azione data dal giudice che ha pronunciato il provvedimento, secondo il principio dell’apparenza, anche se tale qualificazione fosse astrattamente errata e anche indipendentemente dalla diversa prospettazione delle parti.
- Se il primo giudice qualifica la controversia come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la decisione non è appellabile e va impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., in relazione all’art. 618 c.p.c.
- Non sussiste omessa pronuncia o assorbimento improprio quando il giudice d’appello dichiara inammissibile l’impugnazione perché esperita con mezzo non consentito; in tal caso il mancato esame dei motivi di merito è conseguenza necessaria della preclusione processuale.
- Le censure di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili quando non colgono la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè la declaratoria di inammissibilità del mezzo di impugnazione.
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