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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03607/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per una condotta di detenzione di sostanza stupefacente. Nel ricorso riproponeva la questione della qualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che il quadro fattuale dovesse essere ricondotto a un episodio di piccolo spaccio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la decisione di merito aveva già esaminato il tema e lo aveva escluso non illogicamente, valorizzando il quantitativo complessivo detenuto, pari a 397 grammi, idoneo alla preparazione di circa 199 dosi, nonché la disponibilità di strumenti per il taglio e il confezionamento, elementi incompatibili con un'attività di limitata portata e indicativi invece di un'attività professionale inserita in modo significativo nel mercato degli stupefacenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile la motivazione della sentenza impugnata sulla esclusione della fattispecie di lieve entità, poiché fondata su dati fattuali rilevanti e non manifestamente illogici: il quantitativo di droga detenuto e la presenza di strumenti di lavorazione e confezionamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa sottesi all'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità è esclusa quando il dato quantitativo della sostanza, unitamente alla disponibilità di strumenti di taglio e confezionamento, evidenzi un'attività non occasionale o di modesta portata, ma professionalmente orientata e significativa nel mercato degli stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando l'inammissibilità sia ascrivibile a profili di colpa.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso concreto, non limitata al solo tipo di sostanza o al mero richiamo astratto alla lieve entità.
  • Un quantitativo di stupefacente idoneo alla ricavazione di un numero elevato di dosi, unito alla disponibilità di strumenti di taglio e confezionamento, può legittimamente fondare l'esclusione della lieve entità.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una diversa lettura del fatto, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione di merito, è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccio
RamiStupefacenti
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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