Cassazione Penale, Ordinanza n. 23305/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per ricettazione e la relativa pena, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione, lamentando: 1) violazione di legge nella valutazione del compendio probatorio posto a base dell'affermazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 648 c.p., con richiesta di riqualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto ex art. 712 c.p.; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 3) vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto alla determinazione della pena. La Corte rilevava che il primo motivo riproponeva censure già formulate in appello e già specificamente disattese con motivazione ritenuta esaustiva e non sindacabile in sede di legittimità, trattandosi in sostanza di richiesta di nuova valutazione del merito. Quanto al secondo motivo, lo giudicava generico e privo di specificità perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, oltre che manifestamente infondato, poiché la commisurazione della pena era stata adeguatamente spiegata dal giudice di merito, anche in considerazione del calcolo del primo giudice che aveva applicato una pena inferiore al minimo edittale.
Norme richiamate
Indicato come reato oggetto dell'affermazione di responsabilità, confermata dalla Corte d'appello e non ritenuta censurabile in cassazione nei termini proposti.
La Corte d'appello aveva escluso che il fatto potesse essere riqualificato come incauto acquisto; la Cassazione ha ritenuto corretta tale esclusione.
La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta non specifica e comunque infondata alla luce della motivazione di merito.
Non citato nel testo.
Riferimento normativo alla ricettazione come titolo di reato contestato e confermato.
Riferimento alla contravvenzione di incauto acquisto prospettata dalla difesa come diversa qualificazione del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera lettura alternativa del compendio probatorio quando la censura sia già stata dedotta in appello e sia stata disattesa con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La richiesta di riqualificazione del fatto da ricettazione a incauto acquisto deve confrontarsi con gli elementi che distinguono le due fattispecie; se il giudice di merito ha motivato sull'insussistenza dei presupposti della contravvenzione, la doglianza non può essere accolta in cassazione come rivalutazione del merito.
- Le censure sulla mancata concessione delle attenuanti generiche devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, sono inammissibili per genericità.
- La doglianza sulla determinazione della pena è inammissibile quando non indica puntualmente gli errori del giudice di merito e si limita a contestazioni generiche, specie se la quantificazione è stata sorretta da adeguata motivazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi risultano meramente reiterativi, generici o diretti a ottenere un nuovo giudizio di fatto, estraneo ai limiti del sindacato di legittimità.
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