Cassazione Civile, Ordinanza n. 00212/2024 del 04/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un cliente avverso il pagamento di compensi professionali richiesti dall'avvocato per l'attività svolta in un giudizio dinanzi al giudice amministrativo. Il Tribunale, nel rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011, aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. L'avvocato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. Con il primo ha denunciato l'erronea applicazione del rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011, sostenendo che tale rito non si applica alle controversie aventi ad oggetto compensi per attività svolta davanti al giudice amministrativo. Con il secondo ha censurato la nullità del provvedimento per violazione delle norme sul mutamento di rito e sul contraddittorio istruttorio, deducendo che il giudice aveva convertito il rito senza consentire alle parti di interloquire e senza valorizzare le richieste istruttorie già formulate, tra cui il giuramento decisorio. Gli ulteriori motivi, assorbiti, riguardavano la prescrizione presuntiva e l'omesso esame di fatti e documenti relativi al pagamento del credito. In via preliminare il resistente ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione per la notifica inizialmente eseguita presso indirizzi errati del difensore domiciliatario; la Corte ha però ritenuto tempestivo il ricorso, valorizzando il fatto che l'errore non era imputabile al notificante, essendo derivato dall'indicazione errata dell'indirizzo nell'albo professionale, e che la riattivazione della notifica era intervenuta con immediatezza e comunque entro un termine ragionevole.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità per tardività della notifica, ritenendo tempestivo il ricorso in quanto la notificazione iniziale era andata a vuoto per causa non imputabile al ricorrente e la rinnovazione era stata effettuata con sollecitudine. Nel merito ha accolto il primo motivo, affermando che il rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 non si applica alle domande di liquidazione dei compensi per attività svolta innanzi al giudice amministrativo. Ha inoltre accolto il secondo motivo, rilevando che il Tribunale aveva disposto il mutamento di rito e la definizione collegiale senza considerare le difese istruttorie già introdotte, con conseguente lesione del diritto di difesa. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Massa in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il rito speciale per la liquidazione dei compensi dell'avvocato si applica alle controversie relative ad attività professionale svolta in un giudizio civile o comunque strettamente dipendente dal mandato giudiziale, ma non alle prestazioni rese davanti al giudice amministrativo o ad altri giudici speciali.
La controversia in materia di compensi professionali individuata dalla norma resta delimitata nei medesimi termini anche dopo la riforma processuale richiamata dall'art. 14 d.lgs. 150/2011.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione in Cassazione.
È stata ritenuta ammissibile la produzione documentale in Cassazione perché relativa all'ammissibilità del ricorso.
È richiamato quale parametro temporale per valutare la tempestività della riattivazione del procedimento notificatorio non andato a buon fine.
Il giudice, nel mutare il rito, doveva garantire il contraddittorio sulle iniziative istruttorie e tener conto delle richieste già formulate dalle parti.
Nel rito richiamato dall'art. 14 d.lgs. 150/2011 il giudice può disporre gli atti istruttori rilevanti; il relativo quinto comma si applica anche a tali controversie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo che denuncia violazione di legge per erronea applicazione del rito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro del motivo che denuncia nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio e delle regole processuali.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura relativa al giusto processo e al contraddittorio.
art. 24 Cost.
Richiamato a tutela del diritto di difesa, ritenuto violato dalla decisione sul rito e sull'istruzione.
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, il rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 si applica solo alle prestazioni rese in stretta connessione con un giudizio civile o con attività difensive in quel contesto, non alle attività svolte in giudizi amministrativi o davanti a giudici speciali.
- Se la notificazione di un atto processuale entro un termine perentorio non si perfeziona per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza; la tempestiva rinnovazione conserva gli effetti della prima richiesta, purché avvenga entro un termine ragionevole e comunque entro la metà del termine previsto dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
- La correzione di un indirizzo errato dell'avvocato domiciliatario risultante dall'albo professionale esclude l'imputabilità del mancato perfezionamento della notifica al notificante.
- Nel mutamento di rito il giudice deve rispettare il contraddittorio e considerare le richieste istruttorie già formulate dalle parti; una decisione che prescinda da tali richieste può integrare violazione del diritto di difesa.
- La richiesta di giuramento decisorio, ove ritualmente formulata, è una deduzione istruttoria idonea a escludere la rinuncia ai mezzi di prova e non può essere ignorata dal giudice nella gestione del rito e dell'istruzione.
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