Cassazione Penale, Sentenza n. 27883/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione per vizi di diritto e di qualificazione: (i) censura sull'uso e sulla valutazione delle dichiarazioni predibattimentali del coimputato Bevilacqua e sulla mancata acquisizione in dibattimento della testimonianza oculare di Giacco; (ii) contestazione della qualificazione giuridica del fatto (induzione indebita ex art. 319‑quater vs altra fattispecie) e della attribuzione di valenza 'adesiva' alla consegna della somma senza accertarne la causale; (iii) mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità (art. 323‑bis c.p.) e della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.); (iv) errata determinazione della pena per avere la Corte di appello applicato la forbice edittale introdotta dalla novella del 2019 anziché quella vigente all'epoca del fatto (legge 69/2015); (v) contestazione del diniego della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) alla luce delle circostanze emerse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato: (i) inammissibile il primo motivo relativo alla valutazione della 'causale' della dazione (questione ormai superata dal giudice di rinvio); (ii) fondato il motivo principale del difensore Segreto relativo all'applicazione indebita della disciplina sanzionatoria posteriore: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli affinché ridetermini il trattamento sanzionatorio applicando la normativa vigente al momento del fatto (febbraio 2018, con la forbice prevista dalla legge 69/2015) e riesamini conseguentemente la possibile applicazione dell'art. 131‑bis e dell'art. 323‑bis. Sono inoltre ritenuti fondati il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Lauria (relativi a taluni profili di trattamento sanzionatorio e nullità/parziale valutazione delle prove), mentre il primo motivo di Lauria è stato ritenuto inammissibile. Il provvedimento impone al giudice del rinvio di valutare in concreto la tenuità e l'eventuale causa di non punibilità e di motivare specificamente sulle emergenze fattuali ostative.
Norme richiamate
Fatto contestato in primo grado (induzione indebita): la Corte richiama la distinzione tra reato corruttivo e reato induttivo basata sull'abuso della posizione di preminenza del pubblico agente che condiziona la volontà del privato
Norma richiamata dalla Corte di appello nella riqualificazione: disciplina della corruzione; la differenza rispetto all'art. 319‑quater è individuata nella 'par condicio' e nella volontarietà reciproca del patto corruttivo
Attenuante del fatto di lieve entità: deve essere valutata concretamente dal giudice e può influire sulla determinazione della pena; la Corte ha disposto che il nuovo esame in sede di rinvio consideri espressamente la sua applicabilità
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: rilevanza temporale della legge applicabile ed esigenza di valutazione concreta delle emergenze fattuali che possono escluderne l'applicazione
Sospensione condizionale della pena: la sua concessione richiede accertamenti motivati; la Corte ha censurato motivazioni che si fondano su dichiarazioni rese da coimputati non verificate in dibattimento
Richiamati in relazione alle questioni probatorie e alla valutazione di atti e dichiarazioni: questioni sulla acquisizione e sulla utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Garantire il diritto a un giusto processo e il contraddittorio: la Corte ha esaminato le censure relative all'uso di dichiarazioni rese al di fuori del dibattimento alla luce di tali principi
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale
Legge 69/2015 e novella del 2019
Rilevanza temporale della disciplina sanzionatoria: la Corte sottolinea che va applicata la forbice edittale vigente al momento del fatto (principio di legalità e non applicazione retroattiva di norme peggiorative)
Massime di principio
- Distinzione tra corruzione e induzione indebita: valutare la posizione di preminenza e l'eventuale abuso pubblico che condiziona la volontà del privato; se il rapporto è paritario e volontario può trattarsi di corruzione, se c'è prevaricazione/condizionamento si tratta di induzione o concussione.
- In sede di rinvio il giudice deve limitarsi all'oggetto indicato dalla pronuncia di annullamento, ma è tenuto a riesaminare anche le questioni strettamente conseguenti o assorbite dalla decisione di cassazione (rapporto di interferenza progressiva).
- Per la determinazione della pena si applica la disciplina vigente al momento della commissione del reato (principio del lex mitior/lex temporis): errori nell'applicazione della legge sostanziale sul piano temporale giustificano annullamento e ricalcolo della pena.
- L'applicabilità dell'art. 131‑bis (non punibilità) e dell'art. 323‑bis (fatto lieve) richiede una valutazione fattuale concreta e motivata; la diminuzione della forbice edittale può influire sulla valutazione della tenuità.
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate ma la loro valutazione deve tenere conto del contraddittorio e del fatto che il dichiarante, se coimputato, ha potuto avvalersi della facoltà di non rispondere: il giudice deve verificare la presenza di riscontri e la compatibilità con il quadro probatorio.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena deve fondarsi su elementi concreti relativi alla pericolosità o al rischio di recidiva; non è sufficiente appellarsi a condotte pregresse non accertate o a dichiarazioni non verificate in dibattimento.
- Quando la sentenza di legittimità indica elementi da meglio descrivere (es. modalità in cui sono stati 'alimentati' dubbi da parte dell'agente), il giudice di rinvio è obbligato ad approfondire tali aspetti fattuali con motivazione adeguata.
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