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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30096/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

L'ente camerale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma resa in una controversia indicata come attinente a contratto d'opera e responsabilità di professionisti. Prima della decisione nel merito del ricorso, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte. La Corte ha quindi verificato gli effetti della rinuncia nel giudizio di cassazione, rilevando che l'atto non conteneva l'accettazione del controricorrente. La questione decisa riguarda quindi l'estinzione del giudizio per rinuncia e la regolazione delle spese, non il merito della responsabilità professionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del controricorrente, liquidandole in euro 800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; essa produce effetti anche senza accettazione della controparte.

  • art. 391 c.p.c.

    Le spese non sono poste a carico del rinunziante solo se alla rinuncia aderiscono le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale; in mancanza di adesione, il ricorrente rinunciante può essere condannato alle spese.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 306 c.p.c.

    È evocato solo per il raffronto: diversamente dalla rinuncia nel processo civile ordinario, nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso non richiede accettazione per produrre l'estinzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato come fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio idoneo a determinare l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se non accompagnata dall'adesione della controparte, può comportare la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché si tratta di una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, limitata a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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