Cassazione Penale, Sentenza n. 24354/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: Rilievo contesta la qualificazione degli episodi ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (sostiene che i fatti sono di lieve entità, con quantitativi modesti e porzione temporale limitata) e denunzia difetto di motivazione in relazione al capo per estorsione (incongruenze nelle dichiarazioni della vittima Falloni e mancanza di riscontri nelle captazioni). Ibrahimi deduce l'inosservanza di norme sul fascicolo informatico (art. 111 ter c.p.p. e norme sulla trasmissione degli atti), lamentando che gli atti erano stati trasmessi su una pen-drive disorganizzata e non agevolmente consultabile, determinando pregiudizio al diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che: per Rilievo, la qualificazione come non 'lieve entità' sia stata motivata razionalmente alla luce di un sistema continuativo e ramificato finalizzato all'introduzione di stupefacenti in carcere (quantitativi rilevanti, canale di spaccio interno, collaboratori, pratiche corruttive) e che le dichiarazioni della vittima risultino coerenti con intercettazioni; per Ibrahimi, il Tribunale del Riesame ha accertato che il supporto informatico era leggibile e consultabile, che i difensori hanno avuto piena conoscenza degli atti e non è stato dimostrato alcun pregiudizio concreto. Sono state pertanto ritenute infondate le censure di legittimità e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
La Corte ha applicato la valutazione complessiva degli indici di "lieve entità" contemplati dal comma 5, ritenendo che, allo stato, la pluralità dei fattori accertati (quantitativi, sistema continuativo, collaboratori, corruzione) escludano la lieve entità
Codice di procedura penale, art. 111 ter (commi 1 e 3)
Richiamato dai difensori in relazione all'uso del fascicolo informatico; la Corte osserva che la trasmissione telematica o su supporto digitale ha rilevanza solo se pregiudica la consultabilità e il diritto di difesa
Codice di procedura penale, art. 291 (comma 1)
Norma menzionata nella doglianza sulla trasmissione degli atti al G.I.P.; la Corte valuta il problema in termini di effettiva accessibilità e conoscenza da parte della difesa
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti a seguito del rigetto dei ricorsi
Giurisprudenza delle Sezioni Unite, sent. n. 51063/2018 (Murolo)
Principio che la valutazione della lieve entità ex art. 73 comma 5 deve essere globale e motivata rispetto a tutti gli indici rilevanti; la Corte l'ha richiamata per confermare la correttezza del percorso argomentativo del giudice di merito
Massime di principio
- La qualificazione della "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva e motivata di tutti gli indici previsti: non basta argomentare su singoli elementi, ma occorre spiegare la prevalenza o il coordinamento tra di essi
- In sede di impugnazione cautelare e in Cassazione non è consentito chiedere semplicemente una diversa valutazione di merito; occorre dimostrare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
- Le dichiarazioni della persona offesa possono sorreggere una misura cautelare se risultano coerenti e convergenti con altre fonti probatorie (es. intercettazioni, sequestri), purché il giudice spieghi la congruenza
- La trasmissione digitale degli atti è valida se il fascicolo informatico viene prodotto in modo effettivamente consultabile: il requisito decisivo non è la forma astratta, ma l'assenza di concreto pregiudizio al diritto di difesa (possibilità di consultare e copiare gli atti in tempo utile)
- Le doglianze sulla forma di trasmissione degli atti devono specificare in modo concreto il pregiudizio subito (es. impossibilità di accesso o copia in tempo utile); mere allegazioni generiche non bastano a ottenere l'annullamento della misura cautelare
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